Contenzioso

Come funziona il ricorso alla direzione regionale del Lavoro

di Germano De Sanctis

Oggetto del ricorso ex art. 16 D.Lgs. 124/2004 è l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi della L. 689/1981, a seguito della conferma, previa verifica della fondatezza dello stesso, di un verbale di contestazione o notificazione d'illecito amministrativo e della constatazione del mancato pagamento entro i termini di legge della somma richiesta a titolo di sanzione nel verbale medesimo.
Secondo l'espresso dettato normativo dell'art. 16, co. 1, D.lgs. 124/2004 “ (… ferma restando il ricorso in opposizione di cui all'art. 22, L. 689/1981 è ammesso ricorso in via alternativa …”), i soggetti destinatari dell'ordinanza-ingiunzione possono nei 30 giorni successivi alla data della notificazione, proporre facoltativamente ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro ovvero proporre opposizione ex art. 22, co. 1, L. 689/1981, davanti al Tribunale Civile in funzione di Giudice Unico, determinato secondo i criteri generali d'individuazione della competenza. Il successivo art. 16, co. 3, D.Lgs. 124/2004, ha chiarito che il termine di cui all'art. 22, L. 689/1981, stabilito in misura identica anche per il ricorso ex art. 16 D.Lgs. 124/2004, deve intendersi decorrente dalla data di notificazione del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
L'art. 16, co. 2, D.Lgs. 124/2004 esclude la proponibilità del ricorso di cui al comma 1 nelle ipotesi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, prevedendo per tali fattispecie l'ammissibilità del rimedio, del tutto autonomo, del ricorso dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro previsto dall'art. 17 D.Lgs. 124/2004.
In mancanza di disposizioni procedurali espresse, gli aspetti operativi del ricorso sono stati ben evidenziati dalla Min. Lav. Circ. 24/2004, che mira alla maggiore omogeneità possibile degli esiti pratici di tale rimedio amministrativo sull'intero territorio nazionale. Secondo l'interpretazione del Ministero del Lavoro, infatti, il ricorso può essere presentato direttamente alla Direzione Regionale del Lavoro che ne rilascia ricevuta, oppure può essere inviato alla DRL a mezzo del Servizio Postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione, ai fini della valutazione in ordine alla tempestività del ricorso, viene individuata nella data di deposito presso la Direzione Regionale del Lavoro ovvero nella data di spedizione apposta sulla ricevuta del piego raccomandato, nel caso di spedizione per posta. Il termine di sessanta giorni per la decisione del ricorso, stabilito dall'art. 16 co. 2 D.Lgs.124/2004, deve essere invece computato dalla data di deposito del ricorso nel caso di presentazione a mani del ricorso, o dalla data apposta sull'avviso di ricevimento, nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del Servizio postale.
Oltre a richiamare l'applicazione dei principi generali in tema di ricorsi amministrativi, la Min. Lav. Circ. 24/2004 ha specificato che il ricorso, tempestivamente depositato o inviato a mezzo posta, deve essere istruita dall'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso della Direzione Territoriale del Lavoro che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata. All'esito di tale istruttoria preliminare, la detta Unità Operativa deve trasmettere all'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso della Direzione Regionale del Lavoro gli atti del proprio fascicolo, unitamente ad una nota esplicativa.
Secondo l'art. 16, co. 2, D.Lgs. 124/2004, la presentazione del ricorso alla DRL non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo espresso provvedimento del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro su richiesta del ricorrente. Sul punto, la Min. Lav. Circ. 24/2004 ha chiarito la natura tipicamente cautelare, ed eventuale, del provvedimento di sospensione dell'esecutività, affermando che tale provvedimento può essere adottato soltanto a seguito di una valutazione positiva sulla contemporanea sussistenza del fumus boni iuris ed il periculum in mora, presupposti tipici dei provvedimenti cautelari.
Secondo l'art. 16, co. 2, D.Lgs. 124/2004 la Direzione Regionale del Lavoro, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione, ovvero del ricorso e degli atti dell'istruttoria che ha ricevuto dalla DTL, senza procedere ad ulteriore attività istruttoria, decide entro i successivi 60 gg. con provvedimento motivato e notificato al ricorrente sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro annulla l'ordinanza-ingiunzione e la DRL comunica tempestivamente la propria decisione alla DTL, la quale è tenuta ad interrompere le procedure di riscossione coattiva ove pendenti.
Nell'ipotesi di rigetto totale del ricorso, il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro conferma in toto l'ordinanza-ingiunzione gravata; in caso di rigetto parziale del ricorso la DRL ridetermina contestualmente l'importo della sanzione oggetto dell'ordinanza. In questo caso, la DTL, che riceve la decisione, deve notificare agli interessati un atto apposito in cui viene assegnato il termine di 30 gg. per pagare la somma rideterminata con l'avvertimento che, in difetto, verrà attivata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge con riferimento alla somma come ridefinita. Configurando una tipica ipotesi di silenzio-rigetto, l'art. 16 D.Lgs. 124/2004, peraltro, confermato dalla Min. Lav. Circ. 24/2004, ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il ricorso s'intende respinto. La medesima Min. Lav. Circ. 24/2004 ha inoltre chiarito che, sia nell'ipotesi di decisione espressa sia nel caso di vana decorrenza del termine per la decisione, il ricorrente dichiarato soccombente può tempestivamente proporre entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento di decisione, ovvero dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni in caso di silenzio-rigetto, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22, L. 689/1981.

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