Contenzioso

Anzianità effettiva per gli ex responsabili amministrativi della scuola

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


La Corte dei Conti per l'Abruzzo ha affermato, con sentenza del 9 gennaio 2015, che è illegittimo il mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dagli ex responsabili amministrativi della scuola transitati nel nuovo ruolo di direttore dei servizi generali (Dsga) con decorrenza 1 settembre 2000. Questo perché il meccanismo di “temporarizzazione” ad essi applicato in sede di reinquadramento nella superiore area D/2 finiva, tra l'altro, per realizzare una ingiustificata disparità di trattamento contrattuale rispetto ai nuovi Dsga nominati negli esercizi scolastici successivi.

La vicenda trae origine dal contratto collettivo del 26 maggio 1999 che, nel quadro della riforma sull'autonomia della scuola e la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, aveva istituito il profilo di direttore dei servizi generali, disponendo che al nuovo ruolo avrebbero avuto accesso, previa frequentazione di apposito corso di formazione con valutazione finale, i dipendenti della scuola allora inquadrati come responsabili amministrativi.

Il successivo contratto collettivo siglato il 15 marzo 2001 aveva previsto che l'inserimento nelle posizioni stipendiali del ruolo di nuova istituzione sarebbe avvenuto con il criterio della “temporarizzazione”, che sostanzialmente consisteva nella trasformazione della retribuzione in godimento ai dipendenti in anzianità nel nuovo ruolo acquisito.

L'utilizzo di questo meccanismo di inquadramento, che era stato adottato per i Dsga nominati in sede di prima applicazione, ma che non era stato più riproposto nelle tornate successive, aveva determinato l'inserimento in fasce stipendiali svincolate dall'effettiva anzianità di servizio.

Il contratto collettivo del 24 luglio 2003 ha fatto, tuttavia, marcia indietro, prevendendo l'applicabilità della disciplina generale sulla ricostruzione di carriera del personale scolastico, a norma della quale (articolo 4, comma 13, del Dpr 399/1988) l'anzianità giuridica ed economica si calcola ricomprendendo il servizio pre-ruolo e il servizio di ruolo in carriera inferiore.

Sulla base di questo quadro normativo, la Corte dei conti ha ritenuto che anche ai Dsga di prima nomina dovesse essere riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pregressa con decorrenza dall'entrata in vigore del Ccnl 2003-2005, aggiungendo che il meno favorevole meccanismo di inquadramento mediante “temporarizzazione” poteva valere solo per il periodo iniziale sottoposto al Ccnl del 2001. La sentenza precisa che, accogliendo una differente interpretazione, si realizza una ingiustificata disparità di trattamento contrattuale tra dipendenti del comparto scuola, i quali, pur trovandosi nelle stesse condizioni di accesso al profilo di Dsga, in un caso hanno subito l'attribuzione di una mera anzianità convenzionale e nell'altro caso sono stati, invece, inquadrati nel nuovo ruolo conservando inalterata tutta la pregressa anzianità.

A questo proposito, viene rilevato dalla Corte dei conti che solo a partire dall'esercizio scolastico 2010-2011 è stato bandito un concorso (peraltro, mai svolto) per l'assegnazione del ruolo di Dsga, mentre per le tornate precedenti il solo criterio selettivo utilizzato per la nomina a Dsga, esattamente come si era verificato in sede di prima applicazione, è stato quello del corso di formazione.

La Corte dei conti contesta le determinazioni di segno contrario del ministero dell'Istruzione che ha, invece, escluso l'applicazione della “temporarizzazione” ai soli dipendenti pubblici inquadrati come Dsga in data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo 2003-2005, in ciò trovando l'autorevole avallo di una giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito di un vasto contenzioso promosso dal personale amministrativo della scuola.

La Corte dei conti mostra di non condividere l'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, respingendo la tesi secondo cui il diverso trattamento riservato ai Dsga di prima nomina si giustificherebbe con il fatto che le nomine degli anni successivi sarebbero avvenute nel quadro di una disciplina che richiedeva la partecipazione ad un concorso ed il possesso di un diploma di laurea. Né l'una né l'altra condizione, come rimarcato dalla Corte dei conti, risulta essersi mai verificata, da cui la conseguenza del diritto dei Dsga nominati in prima applicazione al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio dal 24 luglio 2003.

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