Contenzioso

Sospensione dell'attività, soci amministratori fuori dalla percentuale di calcolo

di Luigi Caiazza


Nel sistema di calcolo della percentuale del 20%, sufficiente a consentire il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati nel novero dei lavoratori complessivamente “occupati”.
E' tale la conclusione cui perviene il ministero del Lavoro con la nota prot. n. 7127 del 28 aprile scorso in risposta ad un quesito teso a conoscere l'esatta individuazione della cosiddetta micro impresa e le categorie dei prestatori di lavoratori computabili ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.


La nota ministeriale prende a riferimento l'art. 14 del Dlgs n. 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), così come modificato dal Dlgs n. 106/2009, nella parte in cui prevede che il provvedimento in questione è altresì adottato quando si accerti l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Riportandosi ad una precedente specificazione (Circ. n. 33/2009) la nota in esame precisa che per quanto riguarda in primo luogo l'individuazione dei lavoratori “in nero”, devono considerarsi tali oltre quelli ritenuti, seppure di fatto, nella forma subordinata, anche tutti i soggetti comunque riconducibili nell'ampia nozione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del TU rispetto ai quali non si sia proceduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che, pur risultando indicati nella visura presso la Camera di commercio, in quanto titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo.


La persona del lavoratore, dunque, si pone in una posizione di alternatività all'interno dell'organizzazione aziendale rispetto a quella del datore di lavoro, senza con ciò alterare la figura del socio lavoratore, che presta la sua attività per conto della società, il quale pertanto non muta la prospettiva di una necessaria dissociazione tra la figura, appunto, del lavoratore e quella del datore di lavoro.
Da qui la richiamata sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività lavorativa a favore dell'impresa, rivestono la carica di amministratori e sono dotati, pertanto, dei tipici poteri datoriali, e chi, invece, pur appartenendo alla compagine societaria, non dispone di tali poteri di gestione. Ne consegue che, nella prima ipotesi, non sussistendo la richiamata necessaria dissociazione tra le figure di datore di lavoro e di lavoratore, non è possibile computare tali soggetti nella categoria di “lavoratori in nero” e, pertanto, non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione. Ne consegue che tale esclusione opera anche nell'eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore “in nero”.
Per contro, i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei tipici poteri datoriali, dovranno essere computati agli effetti di cui sopra.

La nota protocollare 7127/15 del ministero del Lavoro

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