Contenzioso

Dirigente licenziabile anche se con funzioni da amministratore delegato

di Giampiero Falasca

Il dirigente licenziato per giusta causa non può pretendere di dimostrare l'insussistenza del motivo di recesso sostenendo che le attività contestate rientravano nei compiti, da lui svolti in aggiunta alle mansioni dirigenziali, tipici della posizione di amministratore delegato.

Questa la decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 753 del 30 aprile 2015) nella causa promossa da un dirigente licenziato per giusta causa, il quale ricopriva anche la carica di amministratore delegato presso la società da cui dipendeva.
Queste cariche si cumulavano in quanto il contratto di lavoro prevedeva lo svolgimento delle mansioni di responsabile dell'attività d'investimento in partecipazioni dei fondi chiusi, ma nella stessa nella lettera si prevedeva anche la nomina ad amministratore delegato.
Il licenziamento di tale dirigente apicale era stato comminato per alcuni presunti e rilevanti errori di gestione.

In particolare, la società aveva contestato il fatto di aver fortemente compromesso i rapporti con gli investitori del fondo, provocando così gravi danni, per aver mancato di effettuare gli investimenti necessari, per aver tradito la fiducia degli investitori illudendoli di essere ormai prossimo a concludere operazioni che nella realtà non si stavano realizzando, e per aver utilizzato in modo inutile il denaro dei fondi.

Dopo aver ricevuto le giustificazioni del proprio dipendente, la società, ritenendo insufficienti tali difese, lo aveva licenziato per giusta causa.

Il dirigente impugnava il licenziamento sostenendo che i fatti elencati nella lettera di contestazione rientravano tra i compiti propri dell'amministratore, e come tali erano non idonei a giustificare la risoluzione del suo rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, sosteneva che le decisioni a lui contestate erano state adottate con l'approvazione del consiglio di amministrazione, e quindi questo organo doveva essere considerato l'unico responsabile della situazione creatasi.

Tali censure sono state rigettate dal Tribunale di Milano. La sentenza afferma che la riconducibilità degli atti oggetti di contestazione ai poteri tipici dell'amministratore delegato non fa venire meno la possibilità, per il datore di lavoro, di porre quegli stessi fatti alla base del licenziamento.

Il datore di lavoro ha l'onere di dedurre e dimostrare la veridicità, fondatezza ed idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso, ma non incontra alcun limite ulteriore.

Il Tribunale esclude anche la possibilità di invalidare il licenziamento per il solo fatto che gli altri consiglieri (non delegati) possano eventualmente rispondere per omessa vigilanza. L'eventuale violazione di questo dovere, conclude la sentenza, non esime l'amministratore delegato dalla propria responsabilità professionale per i danni causati alla società e, soprattutto, non pone nel nulla i comportamenti che hanno determinato il venir meno del vincolo fiduciario in relazione al rapporto di lavoro subordinato esistente con il dirigente.

La sentenza 753/15 del Tribunale di Milano

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