Contenzioso

Lavoratori ex Ipsema, anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia

di Michele Regina

Dal 1° gennaio 2014 l'Inps gestisce tutte le attività relative all'accertamento e riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per i dipendenti assicurati presso le Casse marittime dapprima, poi presso l'ex Ipsema e ultimamente presso l'Inail settore navigazione (D.L. n. 76/2013)
Gli assicurati ex Ipsema hanno delle particolarità per la tutela per gli eventi di malattia dei lavoratori marittimi: per tal motivo sono previste quattro distinte prestazioni (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune).
Invece la tutela della maternità/paternità obbligatoria, congedi parentali, riposi giornalieri per allattamento, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente, permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione sangue e/o midollo osseo si applica per questi lavoratori la normativa in essere per la generalità degli assicurati.
L'Istituto provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per alcune categorie di lavoratori.
Per le prestazioni a favore dei lavoratori assicurati dapprima presso le Casse marittime, poi presso l'Ipsema e da ultimo presso l'Inail, settore navigazione, l'ultimo comma del medesimo articolo 1 citato dispone che «Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia (…) e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse (….)».
L'Inps nell'ambito di una progressiva politica di armonizzazione, effettuate le implementazioni, a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta garantisce la possibilità di erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi previdenziali correnti; con circolare 23 ottobre 2015, n. 173 fornisce le necessarie istruzioni.
Le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
- 1. congedo di maternità;
- 2. congedo di paternità;
- 3. congedo parentale;
- 4. congedo parentale su base oraria;
- 5. riposi giornalieri per allattamento;
- 6. permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 7. congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
- 8. donazione sangue;
- 9. donazione di midollo osseo;
- 10. congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se fruito entro il 31 dicembre 2015).
Sono interessate a tal riguardo:
- le aziende armatoriali e della pesca;
- le aziende di navigazione aerea e quelle che utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo.
Per quanto concerne i lavoratori la Circolare precisa che l'anticipazione delle prestazioni riguarderà solo quelli con continuità di rapporto di lavoro nonché i marittimi in relazione ai quali l'evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Dal periodo di paga ottobre 2015, le aziende che vogliono anticipare ai propri dipendenti le prestazioni in parola, dovranno richiedere alla competente Struttura territoriale dell'Istituto tramite cassetto previdenziale l'attribuzione del codice di "CA 2G" avente il nuovo significato di "Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema".
Tale richiesta comporta l'anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo.

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