Contenzioso

La revoca del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa dopo il Jobs act

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli


La revoca del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa viene adottata da parte dell'Organo di vigilanza, su istanza del datore di lavoro, ovvero dall'Ufficio che ha adottato il provvedimento, anche tramite personale diverso da quello che ha materialmente adottato il provvedimento (cfr. Min. lav., circ. 33/2009).
Sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo:
1. in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, con particolare riferimento anche ai profili attinenti all'eventuale sorveglianza sanitaria (cfr. Min. lav., circ. 33/2009);
- il pagamento del 25% (€ 800) della somma aggiuntiva (€ 3.200) prevista a titolo di sanzione aggiuntiva dall'art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151;
- l'ottemperanza agli obblighi di natura prevenzionistica ex D.Lgs. 81/2008, specialmente quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento al settore dell'edilizia(cfr. Min. lav., circ. 33/2009);
- la formazione e l'informazione sui pericoli legati all'attività svolta, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
2.in caso di sospensione per impiego di lavoratori “in nero”:
- la regolarizzazione dei lavoratori irregolarmente impiegati mediante comunicazione al Servizio competente di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, con l'obbligo di mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi;
- nel caso di lavoratori extracomunitari clandestini e di lavoratori minori avviati illegalmente al lavoro, stante l'impossibilità di una regolarizzazione piena, il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 2126 c.c. (Min. lav., circ. 33/2009);
- il pagamento del 25% (€ 500) della somma aggiuntiva (€ 2.000) prevista a titolo di sanzione aggiuntiva dall'art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151.
In ogni caso, è fatta salva, ai sensi dell'art. 14, co. 6, D.Lgs. 81/2008, l'applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative vigenti (cfr. Min. lav., circ. 33/2009)
L'importo residuo (rispettivamente € 2.400 ed € 1.500), maggiorato del 5% (rispettivamente € 120 e € 75), deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al comma 6 costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato (art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151);
Invece, ai sensi dell'art. 14, co. 5, D.Lgs. 81/2008, sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle Asl:
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento anche ai profili attinenti all'eventuale sorveglianza sanitaria (cfr. Min. lav., circ. 30/2008);
- il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 3.200 (art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151) qualsiasi sia il numero delle violazioni rilevate e fatta salva, ai sensi dell'art. 14, co. 6, D.Lgs. 81/2008, l'applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative vigenti (cfr. Min. lav., circ. 33/2009).

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