Contenzioso

Il concorso di colpa non scagiona l’impresa

di Luigi Caiazza

L’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme infortunistiche. La violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando il concorso di colpa del lavoratore, atteso che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.

È tale la massima a cui si attiene la Cassazione con la sentenza 22413/15 depositata ieri riguardante l’ infortunio mortale causato ad un lavoratore che, pur operando su una scarpata, non aveva fatto uso della fune di trattenuta contro la caduta dall’alto. Nel dispositivo la Suprema corte la quale ha ribadito il principio secondo cui in materia di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. Pertanto, l’omissione di cautele da parte del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite i suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile, né anomala una dimenticanza del lavoratore nell'adozione di tutte le cautele necessarie.

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