Contenzioso

Cittadini extracomunitari e prestazioni di invalidità civile

di Silvano Imbriaci

Con questa ultima sentenza dell'11 novembre 2015, n. 230 la Corte costituzionale prosegue, di fatto, nell'attività di allargamento dell'ambito di tutela dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ma privi della carta di soggiorno (oggi: permesso di soggiorno di lungo periodo), aggiungendo altre due prestazioni (indennità di comunicazione e pensione di invalidità civile per i sordi) alla gamma di quelle per le quali è già stata ammessa l'accessibilità. La norma oggetto di indagine è l'art. 80, co. 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, disposizione che prevede espressamente la titolarità della carta di soggiorno quale condizione per l'erogazione dell'assegno sociale e delle prestazioni che costituscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. Nel caso di specie l'Inps aveva infatti negato le provvidenze richieste in quanto l'interessato, pur in possesso dei requisiti sanitari necessari e titolare di un regolare titolo di soggiorno nel territorio italiano, tuttavia non era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (documento che ha sostituito la carta di soggiorno e che, a sua volta, presuppone il possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità).
La questione offre alla Corte lo spunto per una rapida, ma utilissima, rassegna dei precedenti interventi demolitori sull'art. 80 cit., consentendo quindi di tracciare un quadro abbastanza preciso degli spazi di tutela offerti ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano, in materia di prestazioni di invalidità civile.
In origine l'attenzione della Corte si era focalizzata sui presupposti reddituali previsti per il conseguimento della carta di soggiorno, ritenendo illegittima la norma di cui all'art. 80 cit. nella parte in cui escludeva che l'indennità di accompagnamento per inabilità potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché non in possesso dei requisiti reddituali per ottenere la carta di soggiorno (Corte cost. n. 306/2008), e successivamente allargando le medesime considerazioni anche alla pensione di inabilità civile (Corte cost. n. 11/2009). A partire dal 2010, l'attenzione della Corte si concentra, in via diretta, sui profili di discriminazione derivanti dalle limitazioni all'accesso di determinate prestazioni per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti. In particolare:
- con la sentenza n. 187/2010 l'art. 80 cit. viene censurato nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno (o dei requisiti per ottenerla) l'assegno mensile di invalidità (art. 13, l. n. 118/1971);
- con la successiva sentenza n. 329/2011, la disposizione è dichiarata illegittima con riferimento all'indennità di frequenza (art. 1, l. n. 289/1990), per i minori invalidi (in questa occasione la Corte rileva gli ulteriori e delicatissimi profili di tutela che involgono soggetti disabili e per giunta di minore età);
- con la sentenza n. 40/2013, l'illegittimità viene verificata con riferimento all'indennità di accompagnamento (art. 1, l. n. 18/1980), per gli invalidi civili totalmente inabili, e alla pensione di inabilità (art. 12, l. n. 118/1971), prestazioni queste solitamente riguardanti patologie estremamente invalidanti;
- infine con la sentenza n. 22/2015 la disposizione è stata dichiarata illegittima con riferimento alla pensione di invalidità per i ciechi (art. 8, l. n. 66/1962) e alla speciale indennità in favore dei ciechi parziali (art. 3, co. 1, l. n. 508/1988).
La sentenza n. 230 dell'11 novembre 2015 completa dunque il quadro di queste tutele, rilevando che le provvidenze economiche previste per i sordi (pensione di invalidità civile ex l. n. 381/1970 e indennità di comunicazione di cui alla l. n. 508/1988) devono poter godere, per gli stessi principi presenti nelle precedenti statuizioni, del medesimo grado di tutela e di accessibilità a favore di cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato (il cui soggiorno non risulti in ogni caso né episodico, né occasionale e che, in ogni caso, siano in possesso di tutti gli altri requisiti per ottenere la prestazione). L'esigenza, in ultima analisi, è quella di assicurare un aiuto concreto a persone svantaggiate, in quanto affette da patologie invalidanti, che ingiustamente si vedrebbero private dell'accesso a forme di tutela significative solo perché non in possesso di documenti attestanti una certa durata della permanenza legale nel territorio italiano, in palese violazione, in questo caso, dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale cui si ispira, prima di ogni altra cosa, la nostra Carta costituzionale.

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