Contenzioso

Per la prevenzione degli infortuni può essere sufficiente il codice civile

di Luigi Caiazza

Per configurare la responsabilità del datore di lavoro non è necessario accertare la violazione di norme specifiche in materia di sicurezza, è sufficiente che l'evento infortunistico si verifichi perché non sono stati adottati gli accorgimenti imposti all'imprenditore dal codice civile per l'integrità dei dipendenti. È questo il principio essenziale che emerge dalla sentenza 46979/2015 della Cassazione depositata ieri.

La decisione riguarda il ricorso proposto da un imprenditore a seguito della condanna, nei due gradi di giudizio di merito, conseguente all'infortunio mortale sul lavoro subito da un dipendente caduto da una trave in cemento armato posta a un'altezza di 1,47 metri e larga 30 centimetri. L'operazione in cui era impegnato il lavoratore richiedeva una posizione di equilibrio precario dato che si doveva lavorare con entrambe le braccia rivolte in alto senza potersi avvalere di alcun punto di presa. Proprio la perdita di equilibrio ha causato la caduta al suolo che si è ferito mortalmente alla testa anche perché l'infortunato non indossava calzature di sicurezza né casco di protezione.

La difesa del ricorrente si è incentrata sulla circostanza che il lavoro era svolto ad altezza inferiore a 2 metri per cui non vi era l'obbligo di installazione dell'impalcatura di sostegno, all'epoca regolata dall'articolo 16 del Dpr 164/156, poi sostituito dall'articolo 107 del Dlgs 81/2008 che tuttavia non ne ha alterato il campo di applicazione.

Ciò non ha impedito alla Suprema corte di rilevare in prima battuta che la condotta colposa ascritta al ricorrente, oltre che in termini di colpa generica, è imputabile anche a quella specifica per la violazione della regola cautelare posta dall'articolo 11, comma 7, lettera d, del Dpr 547/1955 (trasfuso anch'esso nel Dlgs 81/2008) in base al quale quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che gli stessi non possano scivolare o cadere.

In ogni caso, aggiunge la sentenza, vale il principio generale di diligenza e prudenza, secondo cui chiunque assuma, in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia (definita dall'articolo 299 del Dlgs 81/2008) rispetto a un'attività di lavoro, deve operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Peraltro, entrambe le disposizioni tecniche richiamate possono ben riferirsi a lavori eseguiti ad altezza dal suolo, qualunque essa sia, che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario, come nel caso in esame, il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio da cadute. In ogni caso, secondo la Corte per configurare la responsabilità del datore è sufficiente accertare che non siano state adottate quelle misure generali di sicurezza indicate all'articolo 2087 del codice civile, riferite alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

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