Contenzioso

Contenzioso: il bilancio può migliorare con il contratto a tutele crescenti

di Aldo Bottini

La contrazione del contenzioso lavoristico è frutto di diverse circostanze. È troppo presto per attribuirla alla nuova disciplina dei licenziamenti entrata in vigore il 7 marzo 2015, che pure ha tra i suoi scopi dichiarati quello di limitare le liti.

La nuova normativa vale solo per chi è stato assunto dopo la sua entrata in vigore, e quindi i licenziamenti ai quali si applica sono ancora necessariamente pochi. Si può invece fondatamente ritenere che la diminuzione delle nuove cause sia in buona parte da ricollegarsi alle novità su contratto a termine e somministrazione a tempo determinato introdotte dal decreto Poletti del maggio 2014.

L'eliminazione della causale ha certamente fatto venir meno una mole di contenzioso che, soprattutto in certi settori e territori, aveva assunto dimensioni importanti. L'ampio margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza o meno delle ragioni giustificatrici del termine, con le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali, aveva in qualche modo incentivato il ricorso al giudice, nella speranza di ottenere la stabilizzazione del rapporto o quantomeno un risarcimento.

I limiti al contratto a termine sono ora solo quantitativi e di durata, molto più facilmente identificabili e quindi meno soggetti a interpretazioni, fonti di incertezza e quindi di contenzioso. Si aggiunga che, almeno per il contratto a termine, anche lo splafonamento dei limiti quantitativi non fa sorgere diritti in capo al lavoratore, ma provoca solo una sanzione amministrativa. Un contributo alla deflazione del contenzioso è venuto poi dalla riscrittura dell'articolo 18 operata dalla legge Fornero nel 2012.

L'introduzione della possibilità che dall'illegittimità del licenziamento consegua un semplice risarcimento (e non necessariamente la reintegrazione come era stato per 40 anni), ha certamente incentivato la conciliazione in termini economici prima del giudizio, favorita anche dal preventivo tentativo di conciliazione presso la Dtl, che ha “filtrato” (e tuttora filtra per i licenziamenti degli assunti prima del 7 marzo 2015) un gran numero di controversie.

Per quanto attiene al primo semestre del 2015, possono infine essere identificati altri due fattori che è ragionevole pensare abbiano inciso (nel senso del contenimento) sui volumi di contenzioso giudiziario. Il primo è l'esonero contributivo della legge di stabilità 2015 per le nuove assunzioni, applicabile anche alla stabilizzazione dei rapporti a termine o autonomi in essere (co.co.co e co.co.pro in primis).

È evidente che la trasformazione di questi contratti può aver evitato gran parte delle cause che di solito seguono la fine di questa tipologia di rapporti. Il secondo fattore è rappresentato dalle modifiche all'articolo 92 del Codice di procedura civile che disciplina la condanna alle spese di lite, in vigore dal dicembre 2014. Il venir meno della possibilità per il giudice, se non in casi particolari, di compensare le spese di lite all'esito del giudizio, può aver agito da freno per i nuovi ricorsi. Il rischio di una condanna alle spese in caso di soccombenza può infatti aver incentivato le conciliazioni stragiudiziali se non addirittura, in certi casi, la rinuncia all'azione giudiziaria.

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