Contenzioso

Pluralità di contratti collettivi applicabili e scelta del trattamento economico

di Fabio Antonilli

Con la sentenza n. 367 del 12 novembre 2015 il Tribunale di Parma ha ripreso il recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 51 del 26 marzo 2015, a proposito del trattamento economico da riconoscere ad un lavoratore in presenza di una pluralità di contratti collettivi in un medesimo settore, nella fattispecie quello cooperativo. A quanto consta si tratta della prima sentenza che si adegua al nuovo indirizzo giurisprudenziale.
Il caso era quello di un'azienda cooperativa che, opponendosi in giudizio ad un provvedimento amministrativo della DTL di Parma volto a far rispettare i parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rivendicava la legittimità della propria scelta di applicare il CCNL di settore firmato dal sindacato dei lavoratori Confsal con l'UNCI, associazione datoriali a cui la ricorrente conferisce mandato.
Il giudice di primo grado, facendo applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 - la norma che stabilisce che “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria - ha pertanto ribadito l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza. Pertanto, l'azienda cooperativa ricorrente è stata condannata a riconoscere ai propri dipendenti il trattamento economico definito dal contratto collettivo di settore firmato dalle Centrali cooperative e le categorie aderenti a Cgil, Cisl, Uil.
La norma del d.l. 247/2007 non ha infatti – come si legge anche nella sentenza n. 51 della Corte Costituzionale - l'obiettivo di assicurare l'efficacia erga omnes al contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma soltanto di prendere “i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©