Contenzioso

Prescrizione dei crediti contributivi su titoli stragiudiziali: è necessario l’intervento delle sezioni unite

di Silvano Imbriaci

La sezione sesta civile della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 1799 del 29 gennaio 2016, ha ritenuto di sottoporre all'attenzione del primo presidente, in vista di una rimessione alle sezioni unite, la questione della individuazione del regime prescrizionale applicabile all'obbligo contributivo quando questo sia incardinato in un titolo di formazione stragiudiziale divenuto definitivo perché non opposto.

Il tema, come è intuibile, riveste una notevole rilevanza pratica, anche per il contenzioso che ne è interessato (lo riconosce la stessa sentenza) nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, in cui l'agente della riscossione si attivi in ritardo per il recupero di contribuzione omessa. Le due interpretazioni che si fronteggiano riguardano un diverso modo di intendere la sorte dell'obbligazione contributiva, una volta che sia stata riconosciuta in via definitiva in un titolo (avviso di addebito per le entrate Inps; cartella di pagamento per gli altri tipi di contribuzione) non opposto nei termini.

La giurisprudenza ha ormai definitivamente chiarito che i termini ricavabili dal Dlgs 46/1999 per la contestazione - per motivi di regolarità formale del titolo o per motivi di merito- della pretesa contributiva iscritta a ruolo o contenuta in un avviso di addebito, decorrenti dalla notifica del titolo, abbiano carattere perentorio, essendo preordinati a impedire future contestazioni del debito e permettere una più celere riscossione dello stesso.

Ma qual è il termine entro il quale effettivamente, in presenza di un titolo stragiudiziale non opposto, è possibile procedere alla riscossione del credito, senza incorrere nella estinzione del diritto per prescrizione? Secondo una tesi di recente formulazione, e abbastanza innovativa (cfr. Cassazione sezione Lavoro 24 febbraio 2014, nuemro 4338; Cassazione sesta sezione civile, 8 giugno 2015, numero 11749), una volta che la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizione al ruolo, o all'avviso di addebito, il diritto di credito in quanto tale non si prescrive, essendo invece soggetta a prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo già formatosi. In tal caso, il termine applicabile è quello decennale (termine ordinario), così come avviene nel caso in cui il credito si sia cristallizzato in un titolo di formazione giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto).

La tesi opposta, invece, secondo un orientamento per così dire più tradizionale, distingue abbastanza nettamente la prescrizione del diritto di credito contenuta in un atto di provenienza giudiziale (in base all’articolo 2953 del codice civile, norma che disciplina la actio iudicati) dagli effetti della definitività di un provvedimento che tale carattere giurisdizionale non abbia (si veda Cassazione, sezioni unite, numero 25790/2009 e successive). Il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2953 del codice civile interviene solo quando l'atto amministrativo sia sostituito da un atto giudiziale, in quanto il procedimento di riscossione non è più regolato dai tempi dell'azione amministrativa, ma solo dai tempi codicistici dell'azione di riscossione su titolo giudiziale (il principio è stato enunciato soprattutto in fattispecie in materia tributaria). In altre parole, il titolo stragiudiziale non opposto non ha attitudine al giudicato sostanziale e non produce effetti di tipo processuale: impedisce solamente che si possa proporre opposizione avverso la pretesa contributiva in esso contenuta (non per circostanze intervenute successivamente), ma sempre nell'ambito dei tempi e dei termini di esigibilità di questa.

La soluzione della questione, suggerisce l'ordinanza della Cassazione, deve necessariamente passare attraverso la specifica disciplina della prescrizione in materia contributiva. Per gli obblighi contributivi, infatti, si applica la normativa contenuta nella legge 335/1995 (articolo 3, commi 9 e 10), che prevede, com’è noto, un generale termine quinquennale del diritto al pagamento dei contributi. Ma non è solo questo. La specialità della disciplina sta soprattutto nel divieto di versare (e di ricevere in pagamento) contribuzione prescritta (si veda l’articolo 55 del Rdl 14 ottobre 1935, numero 1827), in quanto l'obbligazione contributiva ha natura pubblicistica, indisponibile, e non può essere oggetto di deroga (come nel caso della prescrizione ordinaria).

Da qui la necessità di un chiarimento da parte delle sezioni unite per evitare che l'applicazione del termine decennale di prescrizione, in assenza di un titolo giudiziale, possa interferire, neutralizzandolo, con il divieto di versamento e di riscossione della contribuzione che, applicandosi il termine quinquennale, dovrebbe ritenersi prescritta.

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