Contenzioso

Sanzioni disciplinari, si può tenere conto dei precedenti anche se non contestati

di Studio Montemarano

Ai fini della valutazione della gravità della condotta disciplinarmente addebitata al lavoratore e della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio, il datore di lavoro può tenere conto, sotto il profilo psicologico, oltre che delle inadempienze del dipendente, anche di altre circostanze confermative della significatività degli addebiti, pur se non indicate nella contestazione disciplinare. Così si pronuncia il Tribunale di Roma con la sentenza del 15 gennaio 2016, n. 290.
L'art. 7, co. 2, dello Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione assolve allo scopo di consentire al dipendente un'immediata ed efficace difesa, ma l'osservanza del contraddittorio non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, bensì si modella in relazione ai princìpi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata all'esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il proprio diritto (Cass. 18 giugno 2002, n. 8853).
L'addebito va specificatamente contestato, con l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del procedimento, ai fini dell'identificazione del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'infrazione disciplinare; ciò tuttavia non esclude che l'addebito, bene individuato come fatto storico, possa, ai fini dell'esatta valutazione della gravità dell'infrazione, essere vagliato con riferimento al contesto delle relative circostanze temporali ed ambientali e dei precedenti comportamenti, anche non rilevanti disciplinarmente e non specificamente contestati.
La garanzia per il lavoratore, afferma il tribunale nella sentenza, è data infatti dalla contestazione dell'addebito e il datore di lavoro non è nemmeno tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore e, quindi, le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.

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