Contenzioso

Non licenziabile il dipendente che denuncia veri problemi di sicurezza

di Giampiero Falasca


Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che licenzia un proprio dipendente, iscritto al sindacato, perché denuncia il disinteresse dell'azienda per la gestione della sicurezza sul lavoro.
La Corte di Cassazione (sentenza 9062/2016) conferma questo principio, elaborato nel corso delle fase di merito, in relazione alla controversia per condotta antisindacale promossa da un'organizzazione sindacale contro un'azienda che aveva licenziato il proprio dipendente iscritto al sindacato che, nel corso di un'assemblea convocata dalle Rsu, aveva denunciato la scarsa attenzione del datore di lavoro nei confronti delle misure di sicurezza.
Il dipendente, nel corso di tale assemblea, aveva messo in evidenza che gli impianti non operavano in condizioni di sufficiente sicurezza e che il problema era stato segnalato alla direzione aziendale, senza alcun esito.
Sia in primo grado che in appello la condotta aziendale è stata ritenuta antisindacale e il licenziamento è stato considerato ingiustificato, ritorsivo e discriminatorio. Secondo i giudici di merito, il fatto che il lavoratore si fosse espresso in termini molto allarmistici circa lo stato degli impianti aziendali nel corso dell'assemblea indetta dalle Rsu era giustificato dalle condizioni concrete in cui versavano gli impianti medesimi; in tale situazione, secondo i giudizi, il lavoratore aveva espresso una legittima opinione, priva di quel contenuto diffamatorio che, a dire dell'azienda, avrebbe invece giustificato il licenziamento in tronco.
Il licenziamento era stato comminato anche per altri due ulteriori fatti: in primo luogo, la società aveva contestato al dipendente la violazione dei suoi compiti di capofabbrica, in quanto egli non avrebbe provveduto a relazionare l'azienda circa l'aggravamento dello stato degli impianti e delle condizioni di sicurezza, e in secondo luogo veniva contestata la mancata adozione di quelle iniziative necessarie a porre riparo alla situazione di pericolo.
Anche queste censure sono state considerate insufficienti a legittimare il licenziamento dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che il dipendente, contrariamente a quanto asserito dall'azienda, aveva dato sufficiente informativa agli organi aziendali sui fatti che avevano generato l'aggravamento della situazione di pericolo.
Queste argomentazioni vengono integralmente confermate dalla Corte di cassazione che ritiene impossibile modificare le valutazioni di fatto espresse dai giudici di merito. Per motivare tale posizione, la sentenza ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, di fronte alla Corte di cassazione è possibile invocare solo una violazione di norme di diritto consistente in un'errata cognizione, da parte della sentenza che si impugna, della fattispecie normativa astratta.
Se invece - come accaduto nel caso di specie - il ricorso per cassazione si riduce nella doglianza circa un'errata ricostruzione e valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, si chiede un tipo di valutazione che non è ammissibile in sede di legittimità.

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