Contenzioso

La gestione del contenzioso sull’accertamento sanitario delle invalidità civili

di Silvano Imbriaci

Con la circolare n. 100/2016 l'Inps riepiloga alcune utili indicazioni sulle modalità di gestione del contenzioso in materia di accertamento sanitario delle invalità civili, attivato obbligatoriamente mediante la procedura di accertamento tecnico preventivo (articolo 445 bis codice di procedura civile).

Quando sia necessaria la verifica giudiziale delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla prestazione di invalidità civile richiesta, l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione necessaria; nell'evoluzione interpretativa del meccanismo previsto dalla norma, in funzione di economia processuale, in tale sede il giudice potrà anche verificare, sia pure in modo sommario, la sussistenza dei presupposti processuali e degli altri requisiti alla base della prestazione richiesta.

Proprio per questo motivo, e considerando il fatto che l'Inps ha affidato la gestione di questo contenzioso non agli avvocati del suo ruolo ma a suoi funzionari, è stato ritenuto opportuno diramare un riepilogo delle disposizioni vigenti.

La procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c. già prevede una successione abbastanza serrata di termini processuali per lo svolgimento della consulenza tecnica (sulla quale è incentrato l'intero procedimento). La tempestiva comunicazione all'area medica dell'Istituto, da parte del funzionario incaricato, del ricorso notificato risponde, a questo proposito, all'esigenza di una rapida verifica del suo contenuto affinché il dirigente medico competente possa intercettare il contenzioso potenzialmente dannoso per l'Istituto, a fronte di situazioni in cui sia preferibile (per la natura delle patologie riscontrate) il riconoscimento della prestazione richiesta, in via di autotutela, anche per evitare le spese della Ctu e del giudizio (che tuttavia è stato già incardinato). La massima tempestività di questo esame preliminare, di non facile attuazione, dovrebbe condurre ad una formulazione di parere medico prima della nomina del Ctu o comunque della data di udienza fissata per l'affidamento dell'incarico, in modo da produrre effetti virtuosi sugli oneri processuali a carico dell'Istituto. Il funzionario dovrà comunque curare la costituzione in giudizio, rispettando il termine di cui all'articolo 416 c.p.c. di dieci giorni prima dell'udienza (anche se non è così automatica l'applicabilità di tale termine alla procedura speciale prevista dall'art. 445 bis c.p.c.), e possibilmente in via telematica. In sede di memoria di costituzione, l'Inps dovrà eccepire le circostanze che potrebbero rendere superfluo l'espletamento della Ctu, sia quelle a carattere processuale (es. mancanza della domanda amministrativa, duplicazione di domande), sia quelle a carattere sostanziale (avvenuto riconoscimento, superamento dei limiti di età o dei requisiti reddituali). Si tratta delle questioni che impedirebbero il riconoscimento della prestazione anche in caso di accertamento sanitario favorevole al ricorrente.

Tutta la fase giudiziale sarà seguita e curata dal funzionario, che provvederà al costante monitoraggio delle comunicazioni pervenute via Pec dal Tribunale, per rispettare la sequenza procedimentale prevista dalla norma, e alla partecipazione alle udienze. Dovrà essere in particolare curata la trasmissione al sanitario della Ctu per l'acquisizione del parere in ordine alla dichiarazione di dissenso (che potrà anche essere depositata per motivi diversi da quelli di natura strettamente sanitaria, in conformità con l'interpretazione della norma fatta propria dagli ultimi orientamenti della Cassazione). Gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di dissenso (redazione e deposito del ricorso giudiziario nel termine perentorio di trenta giorni) sono invece curati direttamente dall'avvocatura dell'ente, alla quale saranno trasmessi tempestivamente gli atti. Nel caso invece di mancata formulazione di dissenso, dovranno essere comunicati sia il provvedimento di omologa del giudice, sia la Ctu (il cui contenuto, secondo la Cassazione prevale sul difforme decreto di omologa: cfr. Cass. n. 6085/2014), per la liquidazione della prestazione, previa verifica dei requisiti extrasanitari. La circolare ricorda comunque che eventuali profili di illegittimità del decreto di omologa da far valere in Cassazione (la sentenza che definisce l'Atp è inappellabile) saranno valutati direttamente dall'avvocatura territoriale e oggetto di specifici ricorsi in Cassazione. Altre istruzioni sono poi rivolte ai medici dell'Istituto, soprattutto come stimolo all'esercizio dei poteri di autotutela in fase di rilascio di un preliminare parere sul contenuto del ricorso, in modo da consentire alla Commissione Medica Superiore l'autorizzazione alla definizione del procedimento in fase amministrativa in tempo utile. A questo proposito, vista la compressione dei termini iniziali del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c. (con notifiche del decreto di fissazione dell'udienza mai troppo anticipate), pervenire ad un giudizio definitivo in autotutela in tempo utile per la prima udienza richiederà una particolare rapidità di decisione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo con scambi di comunicazioni e documenti in via esclusivamente telematica. Con riferimento infine alla liquidazione finale, la verifica del requisito reddituale (per le prestazioni in cui è condizione necessaria) dovrà essere accompagnata anche dalla verifica del possesso dei requisiti di permanenza legittima (permesso di soggiorno) nei casi, sempre più frequenti, di cittadini extracomunitari, apolidi o rifugiati .

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