Contenzioso

Contratto bancari, obbligo di comunicazione solo per l'avvio dell'azione penale

di Giampiero Falasca

L'articolo 33 del Ccnl bancari dell'11 luglio del 1999, nella parte in cui impone ai dipendenti l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'avvio di indagini preliminari o dell'azione penale nei loro confronti, non appena ne siano venuti a conoscenza, non comporta anche l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale appello promosso dalla pubblica accusa nei confronti di una sentenza di assoluzione.

Così la Corte di cassazione (sentenza 23 giugno del 2016, n. 13049) conclude la causa avente ad oggetto il licenziamento di un dipendente di una banca, che era stato estromesso dal posto di lavoro per non aver comunicato al datore di lavoro la notizia dell'appello proposta da una Procura della Repubblica contro la sentenza penale di primo grado con la quale il medesimo era stato assolto per alcune imputazioni molto gravi.

In primo e secondo grado il licenziamento era stato considerato legittimo. Secondo la Corte d'appello di Catania, infatti, la condotta omissiva del dipendente era particolarmente grave, ponendosi in contrasto con l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 33 del Ccnl di settore, anche alla luce delle gravità degli addebiti e del fatto che il lavoratore aveva preso l'impegno di aggiornare l'azienda costantemente circa le evoluzioni del giudizio penale, e quindi doveva ritenersi sussistente la giusta causa di licenziamento.

La Cassazione, con la sentenza sopra ricordata, esprime una posizione diversa: valorizzando il testo letterale della norma collettiva, i giudici di legittimità mettono il luce il fatto che la disposizione contrattuale mira a rendere il datore di lavoro compiutamente edotto circa vicende che possono incidere sul legame fiduciario tra le parti. Una volta che tale obbligo è stato assolto all'inizio del procedimento penale, il datore di lavoro non può esigere ulteriori comunicazioni, in quanto queste non sono previste dal Ccnl, che fa chiaramente riferimento alla fase preliminare delle indagini penali e all'esercizio dell'azione penale, mentre non prevede alcun obbligo di comunicazione degli eventuali appelli o delle fasi successive.

La sentenza 13049/16 della Corte di cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©