Contenzioso

Niente Cig per i dipendenti in esubero “strutturale”

di Guglielmo Saporito

Nessuna cassa integrazione all'impresa che mantiene volutamente personale in esubero per partecipare a gare di appalto. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 2713 del 20 giugno 2016 che ha visto l'Inps contrapposto a un'azienda.
L'articolo 1 della legge 164/1975 prevede che «agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai…». Quindi si richiede non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell'attività lavorativa, ma anche quello della non imputabilità all'impresa della medesima sospensione.


Nel caso specifico, la commissione provinciale Inps aveva rigettato la domanda di concessione della cassa integrazione guadagni a un'impresa specializzata nella produzione di calzature militari, la cui attività era essenzialmente legata all'aggiudicazione di commesse pubbliche. Il diniego era stato deciso in considerazione di un esubero di personale accertato come strutturale, determinato da assunzioni cui era deliberatamente ricorsa la società.
Secondo l'Inps le assunzioni non erano giustificate da reali esigenze produttive, ma preordinate al fine di configurare una potenzialità produttiva per partecipare a gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione. Per acquisire commesse nel settore delle calzature militari è infatti possibile che i bandi richiedano adeguate capacità produttive e, solo di recente, vi è un'apertura all'avvalimento (articolo 89 del Dlgs 50/2016, potendo fruire di capacità lavorative di altre imprese, si veda l'ordinanza 2337 del 23 giugno 2016 del Consiglio di Stato).


L'impresa invece escludeva uno strutturale esubero di personale, sottolineando la temporanea, congiunturale riduzione di commesse pubbliche. Queste motivazioni non sono state condivise dal giudice di appello che, esaminando i dati in possesso dell'Inps, ha condiviso la tesi dell'Istituto secondo la quale l'avvenuta assunzione di 45 lavoratori non era giustificata da reali esigenze produttive e quindi vi era imputabilità dell'esubero delle maestranze, indipendentemente dalla richiesta, nei bandi di gara, di adeguato personale.
Anche in questo caso, i giudici amministrativi sono entrati nel merito delle motivazioni addotte dall'Inps per negare la cassa integrazione. Un esempio recente è quello fornito dal Tar di Milano (sentenza 2416 del 2015), che ha confermato il diniego di integrazione salariale ordinaria a un'impresa edile impegnata nella ristrutturazione di una rilevante edificio. L'attività edilizia era stata sospesa a causa della tardiva corresponsione di contributi di costruzione al Comune da parte del committente privato: questa circostanza è stata ritenuta esterna alla crisi aziendale e riconducibile alla sfera di responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore, soggetti ai quali può ricondursi, a titolo risarcitorio, la responsabilità di un evento interruttivo della produzione e la riparazione di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.

La sentenza del Consiglio di Stato

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