Contenzioso

Anche il lavoratore in permesso sindacale ha diritto alla tutela Inail

di Silvano Imbriaci

Anche il lavoratore in permesso sindacale ha diritto alla tutale Inail, in caso di infortunio avvenuto nel percorso per raggiungere una riunione sindacale indetta dal datore di lavoro.

E' questo, sinteticamente, il principio espresso dalla sez. lavoro della Cassazione (sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016), in una vicenda riguardante un lavoratore che era stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre si trovava in permesso sindacale retribuito e a seguito della sua partecipazione ad una riunione relativa all'organizzazione aziendale (nella sua veste di membro del direttivo di una nota associazione sindacale).

La sentenza impugnata aveva rigettato la domanda del lavoratore ed aveva negato l'erogazione della rendita per invalidità permanente (pari al 50%) non essendosi concretizzato il requisito della occasione del lavoro. La Cassazione muove da un diverso punto di vista. A fronte del ruolo sindacale svolto dal lavoratore (peraltro designato dal datore di lavoro quale incaricato della sicurezza), la partecipazione alla riunione indetta dalla stessa società (avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa) era stata consentita attraverso la concessione di un permesso retribuito. Queste circostanze, secondo la Cassazione, da sole fondano una piena riferibilità all'attività lavorativa della funzione espletata come sindacalista. E, di conseguenza, rendono riferibile al lavoro anche la presenza dello stesso lavoratore nel percorso utilizzato per raggiungere il luogo della riunione, nonché la riconducibilità ad un infortunio in itinere delle lesioni riportate a seguito dell'incidente. Sotto questo profilo non ha alcun rilievo la natura del permesso, legato allo svolgimento di una attività sindacale soltanto episodica od occasionale.

Al di fuori dello specifico ambito dell'aspettativa sindacale (nella quale per definizione l'attività svolta è a tutto tondo di tipo sindacale), il lavoratore comunque gode della protezione assicurativa fornita dagli artt. 4 e 9 del d.p.r. n. 1124/1965 (ambito soggettivo dell'assicurazione obbligatoria), in presenza di fatti avvenuti in occasione di lavoro (art. 2 d.p.r. cit.). In altre parole, il ragionamento si deve spostare dalla qualità e funzione di sindacalista in permesso retribuito (per motivi di natura sindacale) alla qualità comunque di lavoratore dipendente che si infortuna in occasione di attività lavorativa.

Da sempre la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione volta ad ampliare più che a ridurre gli spazi di tutela contro gli infortuni sul lavoro, da un punto di vista soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, includendo nel novero dei soggetti assicurati anche categorie di lavoratori non legati da un preciso nesso di dipendenza con il datore di lavoro: associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, discontinui, occasionali, accessori, domestici, fino alle ipotesi di lavoro volontario (art. 12 del d.l. n. 90/2014) e agli ultimi approdi in tema di estensione della tutela anche a malati di mesotelioma, per effetto di comprovata esposizione ad amianto non strettamente collegata allo svolgimento di attività lavorativa (art. 116, l. n. 190/2014). Da un punto di vista oggettivo, mediante un'ampia interpretazione del concetto di infortunio in itinere per il quale si è arrivati a configurare una forma di rischio generico, a sé, sganciata dalla natura dell'attività lavorativa svolta o dall'entità professionale del rischio. E questo secondo due direttrici: l'esclusione dall'area della tutela delle fattispecie riconducibili al c.d. “rischio elettivo” inteso come tutto ciò che risulti estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (interruzione del nesso tra lavoro, rischio ed evento); in senso inverso, l'estensione dell'area delle ipotesi giustificative del ricorso ad un mezzo privato di spostamento, mediante l'adozione di un criterio di normalità e ragionevolezza, rispettoso dei principi costituzionali in materia di libertà individuali, di rispetto delle esigenze familiari, di tutela del lavoro in ogni sua forma, di interessi costituzionali meritevoli di protezione. Ecco dunque che, in presenza di questi dati interpretativi anche costituzionalmente orientati, non è possibile ridurre la fattispecie dell'infortunio durante il permesso sindacale semplicemente ad una vicenda relativa alla ricorrenza dell'occasione di lavoro in assenza di uno stato effettivo di aspettativa sindacale

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