Contenzioso

Confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità

di G.B.D.

Ripetutamente la giurisprudenza si è espressa sia con riferimento al necessario contemperamento delle esigenze datoriali e di quelle del lavoratore nella determinazione del periodo di ferie, sia con riferimento alla necessità di una comunicazione preventiva, osservando che, in un caso, “l'articolo 2109 del codice civile attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli; nell'individuazione del periodo di ferie, egli deve contemperare le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro, in modo tale da non porre in essere un'organizzazione complessiva ingiustificatamente gravatoria nei confronti del lavoratore” (Cass. 24 ottobre 2000, n. 13980) e che, nell'altro caso, “il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'articolo 2109 del codice civile, di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall'altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione” (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1557).

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