Contenzioso

L’accesso al Fondo di garanzia Inps per il Tfr e le ultime mensilità retributive

di Silvano Imbriaci

Nel ricco deposito di decisioni della Sezione Lavoro del 5 settembre 2016, spiccano alcuni interventi in margine ai requisiti di accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia Inps per il pagamento del tfr (legge 297/1982) e dei crediti di lavoro (Dlgs 80/1992) non corrisposti dal datore di lavoro in stato di insolvenza (nel caso di procedure concorsuali o di esecuzioni individuali).

Un primo gruppo di decisioni (nn. 17592, 17594 e 17595) riguarda le modalità con cui si verifica il decorso del termine prescrizionale annuale indicato espressamente dal comma 4 dell'articolo 2 del Dlgs 80/1992 per la richiesta di pagamento all'Inps delle ultime tre mensilità non riscosse.

Secondo la prospettazione della difesa dell'Istituto, il decorso del termine deve essere valutato computandolo dalla data di proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della domanda (nel caso di specie il ricorso giudiziario era stato notificato oltre l'anno). La Cassazione, attesa la natura di prestazione previdenziale attribuita all'intervento sostitutivo del Fondo, ribadisce il principio per cui la presentazione della domanda amministrativa, oltre a costituire atto interruttivo della prestazione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, con la conseguenza che il decorso della prescrizione rimane sospeso fino alla sua conclusione (con provvedimento implicito o esplicito). Devono quindi essere computati i termini dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (reiezione del ricorso al Comitato provinciale).

La sentenza n. 17593, invece, esamina uno degli aspetti maggiormente dibattuti e controversi in materia, ossia il grado di diligenza richiesto al lavoratore-creditore nell'escussione del patrimonio del datore di lavoro-debitore, nel caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, al fine di poter descrivere la situazione patrimoniale di quest'ultimo in termini di effettiva insolvenza (e permettere l'accesso alle prestazioni del Fondo). Qui la sezione Lavoro ribadisce il principio per cui deve essere richiesto uno sforzo serio al lavoratore nella ricerca di beni pignorabili, non potendosi di fatto limitare l'esecuzione ad un tentativo di pignoramento mobiliare.

In altri termini, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali richiesta quale presupposto per l'intervento in garanzia non si raggiunge con una semplice parvenza di esecuzione, dovendo risultare invece che il lavoratore ha svolto idonee ricerche in ordine alla eventuale titolarità, in capo al debitore, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari aggredibili, e, in caso positivo, di atti di esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile. Vale il principio ormai consolidato per cui l'attività richiesta non deve comunque eccedere l'uso della normale diligenza; ciò non impedisce, tuttavia, che possa ragionevolmente essere chiesto al creditore di effettuare tali ricerche in tutti i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore (nascita, residenza, sede dell'impresa), proprio perché nell'ambito di una esecuzione individuale manca un accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, accertamento che invece è presente nella procedura concorsuale. In ogni situazione deve quindi essere trovato il punto di equilibrio tra esigenza di non gravare troppo il lavoratore (soggetto debole) di attività dispendiose e necessità di circoscrivere l'intervento in garanzia dell'Inps alle situazioni di effettiva incapienza del patrimonio del datore di lavoro. In effetti, questa forma di tutela così particolare, di nota derivazione comunitaria, resta comunque affidata, quanto alle modalità di attuazione, alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilire priorità e graduazioni diverse. Il limite esterno è rappresentato da quelle procedure esecutive prima facie inutili, perché chiaramente infruttuose o aleatorie, con costi superiori rispetto ad eventuali benefici (si pensi ad esempio al caso di beni immobiliari già oggetto di ipoteche o di precedenti esecuzioni). L'esame va quindi condotto caso per caso, tenendo sempre comunque ben presente che è proprio la natura autonoma di prestazione previdenziale che assume l'intervento del Fondo a giustificare l'adozione di una particolare attenzione nella valutazione della ricorrenza dei presupposti specifici per l'utilizzazione di risorse pubbliche (come sempre avviene nel caso di erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali). In questo senso si leggano anche le indicazioni specifiche fornite dall'Inps nel recente messaggio n. 2084, dell'11 maggio 2016, sulla documentazione da allegare alle domande di intervento del Fondo di Garanzia.

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