Contenzioso

Niente benefici contributivi in caso di passaggio dei dipendenti con stato di crisi e continuità aziendale

di Silvano Imbriaci

La sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 18402/2016 affronta il tema della spettanza degli sgravi contributivi (nella specie per assunzione dalle liste di mobilità), nelle ipotesi di contiguità o successione aziendale, quando l'azienda di provenienza dei lavoratori assunti sia stata dichiarata fallita e il fenomeno successorio di transito verso la nuova azienda sia avvenuto all'interno della procedura concorsuale e governata direttamente dal Curatore.

La soluzione fornita dalla Corte appare rilevante, anche al di là della specifica ipotesi legata agli sgravi per la mobilità, in quanto il presupposto della novità delle aziende che assumono personale (licenziato da precedenti aziende) senza esservi tenute e che realizzano un effettivo incremento occupazionale costituisce un principio di settore generalmente applicabile in materia di sgravi contributivi (articolo 31, lettera d) del Dlgs 150/2015. Secondo tale regola, espressa nell'ordinamento con riferimento alla posizione del lavoratore collocato in mobilità (articolo 8 della legge 223/1991, secondo la condizione esplicitata dall'articolo 2 della legge 451/1994), il beneficio non spetta nel caso di sostanziale identità o contiguità tra l'azienda che cessa l'attività e quella che assume (assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) o nelle ipotesi in cui l'assunzione sia un effetto determinato obbligatoriamente dal fenomeno circolatorio (cessione di azienda, articolo 2112 del codice civile).

La questione, più da vicino, riguarda la richiesta di benefici per assunzione del personale in mobilità, proveniente da una azienda fallita, in una procedura svolta all'interno di un fallimento, con l'assistenza del curatore, e il controllo delle organizzazioni sindacali, della Dtl e degli altri organi della procedura fallimentare. Per i lavoratori in mobilità si applica specificamente per legge un diritto di precedenza nelle assunzioni (allo stesso modo in cui tale diritto è previsto per i lavoratori licenziati negli ultimi sei mesi per giustificato motivo oggettivo o raggiunti da procedura collettiva per riduzione di personale: articolo 15 della legge 264/1949), così come è esclusa l'applicabilità dei benefici nel caso di azienda con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella di provenienza (articolo 2, comma 1, del Dl 299/1994).

Nella prassi, l'attribuzione dei benefici è negata in tutte le ipotesi in cui tra le due aziende sia intervenuto un contratto di affitto, idoneo a configurare un trasferimento di azienda implicante la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente senza soluzione di continuità e dunque in modo logicamente incompatibile con l'ammissione al beneficio (da ultimo Cassazione 17838/2015). Lo scopo dell'intero impianto normativo è favorire occupazioni autentiche di soggetti espulsi dal mercato del lavoro, al fine di evitare comportamenti fraudolenti ed elusivi.

Occorre allora verificare come tali esigenze possano essere salvaguardate nel caso di un meccanismo di “riassunzione” dei lavoratori realizzato in sede di procedura concorsuale. Nel caso specifico di accordi sindacali intervenuti nel corso di una procedura fallimentare, una specifica norma (l'articolo 47 della legge 428/1990, comma 5) prevede che ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Si tratta dunque di una deroga all'articolo 2112.

La Cassazione però ritiene che tale deroga non possa avere alcun effetto sul versante contributivo, e in particolare sul diritto agli sgravi, in quanto l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 2112 riguarda la posizione contrattuale dei lavoratori, mentre il tema degli sgravi contributivi attiene ai rapporti tra l'Inps e le imprese. Nel caso specifico, secondo la sezione Lavoro è impossibile assegnare nell'individuazione dell'ambito operativo dell'articolo 8 qualsiasi rilevanza all'articolo 47.

Ma è indubbio che tale conclusione possa essere apprezzata anche con riferimento a tutte le ipotesi di passaggio di lavoratori nell'ambito di procedure concorsuali ai fini dell'accesso ai benefici contributivi eventualmente previsti per le nuove assunzioni. Infatti l'esigenza di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente fuori dal mercato del lavoro è la stessa e non si vede per quale motivo non possa operare anche in simili circostanze, quando i lavoratori siano assunti contestualmente all'acquisto della titolarità dell'impresa fallita o nel periodo di un anno dal trasferimento (periodo nel quale l'assunzione è necessitata per effetto del diritto di precedenza in base all’articolo 47, comma 6, della legge 428/1998).

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