Contenzioso

Per il socio di accomandita non è obbligatoria la contribuzione come commerciante

di Matteo Prioschi

La carica di socio accomandatario in una società in accomandita semplice non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, in quanto è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Inps. Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza 27588/2016 con cui la Cassazione ha respinto le pretese avanzate dall'istituto di previdenza nei confronti di un'imprenditrice.

In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto dovuta l'iscrizione alla gestione commercianti perché l'attività svolta dalle due società, di cui l'imprenditrice era accomandataria, era di tipo commerciale, non c'erano dipendenti tranne i soci e i familiari, e i redditi erano stati prodotti “unicamente grazie all'apporto dell'amministratrice”.

La Cassazione ricorda però che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge a fronte dello svolgimento di attività lavorativa abituale nell'impresa, perché il fine della contribuzione non è proteggere “l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale”.

La Suprema corte cita anche delle decisioni precedenti con cui è stato affermato che, per esempio, l'attività di riscossione dei canoni di affitto non è di norma attività d'impresa, anche se svolta da una società commerciale, a meno che si provi che si rientra nell'attività di intermediazione immobiliare (sentenze 3145/2013 e 845/2010).

Nel caso specifico, il giudizio in primo e secondo grado si è basato solo sull'oggetto sociale della società e si è presunto che sia stata svolta attività lavorativa continua a fronte dei redditi prodotti. Invece per la Cassazione l'attività lavorativa deve essere provata dall'Inps e non sono ammesse presunzioni. Per questo motivo la sentenza è stata rinviata alla Corte d'appello chiamata a decidere in diversa composizione.

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