Contenzioso

Il comporto tiene conto del part time

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Non incidono nel computo del periodo di comporto i pomeriggi nei quali il dipendente si è sottoposto a trattamenti di emodialisi , nel caso in cui il medesimo lavoratore, a fronte di un regime orario part time, abbia prestato regolare attività lavorativa durante il turno mattutino .

La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con sentenza 284/16 depositata ieri, nella quale si discuteva del licenziamento intimato da uno studio professionale nei confronti della propria impiegata per aver superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia.

Nei giorni di assenza computati per comprovare il superamento del periodo di comporto, lo studio professionale aveva incluso i periodi in cui la dipendente si era sottoposta a emodialisi, inclusi quelli nei quali la lavoratrice aveva effettuato il trattamento sanitario di pomeriggio, mentre si era recata al lavoro la mattina per rendere la propria prestazione.

La Cassazione ha valorizzato questo elemento, che ha ritenuto circostanza decisiva ai fini di una corretta verifica circa il superamento del periodo di comporto, censurando da questo punto di vista la decisione della Corte d'Appello di Roma, la quale non aveva, viceversa, dato alcuno spazio al rilievo per cui la lavoratrice operava in regime di part time con turno incentrato in orario mattutino.

La Corte di cassazione ha rigettato, invece, la censura della dipendente per cui il datore di lavoro, nella lettera con cui comunicava il licenziamento, non aveva dettagliato i giorni di assenza calcolati per determinare il superamento del comporto. A tale proposito, i giudici di legittimità hanno ribadito che il licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza in costanza di malattia è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che non richiede una dettagliata descrizione di tutti gli elementi relativi alle ragioni del licenziamento. Sulla scorta di questo assunto, conclude la Corte, al datore di lavoro non è richiesto di individuare analiticamente tutti i giorni di assenza consumati dal dipendente, ma è sufficiente l’indicazione del numero totale dei giorni di assenza per malattia nell’arco di un periodo determinato.

La Cassazione ha rinviato il giudizio alla corte territoriale, affinché effettui una nuova verifica sul superamento del periodo di comporto, sottraendo dal conteggio le giornate in cui il trattamento ad emodialisi è stato effettuato dalla lavoratrice di pomeriggio.

La sentenza 284/16 della Corte di cassazione

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