Contenzioso

Procedura sanabile con accordo solo dopo la legge Fornero

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nel caso di licenziamento collettivo intimato in data anteriore alla legge Fornero è da escludere che l’accordo sindacale raggiunto tra l’impresa e le rappresentanze dei lavoratori sia idoneo a privare di rilievo le eventuali violazioni delle norme procedurali previste dall’articolo 4 della legge 223/1991 .

Ad avviso della Cassazione, la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 45, della legge 92/2012, secondo cui eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura possono essere sanati con l’accordo sindacale, non ha effetto retroattivo e si applica, dunque, unicamente ai licenziamenti collettivi promossi dopo l’entrata in vigore della nuova norma. La Corte di cassazione ha precisato (sentenza 3045/2017) che la disposizione della legge Fornero, con cui è stato introdotto un nuovo capoverso al comma 12 dell’articolo 4 della legge 223/1991, non ha natura interpretativa di una preesistente disposizione di legge, ma si caratterizza per aver dato ingresso a una disciplina del tutto innovativa rispetto al previgente quadro di regole dirette a governare la procedura sui licenziamenti collettivi.

La questione affrontata dalla Suprema corte tocca un tasto sensibile con riferimento al complesso di adempimenti di carattere formale cui è tenuta l’impresa che si predisponga ad attuare un programma di riduzione di personale. Un tema da anni dibattuto nelle aule di giustizia era, giustappunto, relativo alla efficacia sanante che la conclusione di un accordo sindacale nell’ambito della procedura di riduzione del personale potesse, o meno, esprimere con riferimento a un vizio della comunicazione iniziale ai sindacati.

La Cassazione dà atto di un prevalente indirizzo secondo il quale l’accordo collettivo raggiunto nel contesto della procedura di mobilità non è idoneo a sanare i vizi della procedura, in quanto le eventuali omissioni in fase di informazione alle organizzazioni sindacali erano, comunque, foriere di impedire un controllo trasparente, consapevole ed effettivo sulla riduzione del personale. In questo contesto, ad avviso della Suprema corte, la disposizione introdotta dalla legge Fornero, per la quale gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo possono essere sanati (ad ogni effetto di legge) nell’ambito di un accordo sindacale, può essere applicata solo per il futuro e non è foriera di poter essere utilizzata con efficacia retroattiva.

La Corte rimarca, peraltro, che la mera esistenza di un accordo sindacale non sana in sé i vizi della comunicazione perché la nuova disposizione introdotta dalla legge Fornero presuppone che le parti abbiano inserito nell’accordo collettivo una clausola specifica con la quale dichiarano di attribuire carattere sanante ai possibili vizi della intercorsa procedura di licenziamento collettivo.

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