Contenzioso

Licenziamento ingiustificato, tassata l’indennità al manager

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’indennità erogata al dirigente licenziato senza giustificato motivo costituisce lucro cessante. Questo perché non si tratta di un risarcimento erogato a titolo di danno emergente, che reintegra il patrimonio del danneggiato per le perdite o spese sostenute. Pertanto va inquadrata come indennità supplementare, prevista dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industriali, e trova fondamento nel rapporto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. Quindi, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sull’indennità e il dirigente deve dichiarla in Unico. Ad affermarlo è la Ctr Lombardia 33/33/17 (presidente Labruna, relatore Crespi).

Una società licenzia un proprio dirigente, ritenendo sussistente il giustificato motivo oggettivo. Il contribuente impugna il licenziamento e cita il proprio datore in tribunale, ma la vertenza si chiude attraverso un accordo conciliativo con il pagamento nel 2010 di un’indennità supplementare di oltre 200mila euro, di cui 11mila euro a titolo di differenza sul mancato preavviso.

La società indica tali somme nel cedolino paga e le riporta anche nel modello 770 del 2010 senza, però, assoggettarle a ritenuta, ritenendole escluse, quali somme erogate a titolo di risarcimento del danno.

L’amministrazione tramite procedura automatizzata iscrive, però, a ruolo l’importo di 119mila euro ai fini Irpef (inclusi interessi e sanzioni), che richiede nel 2014 tramite concessionario.

La società ricorre in Ctp, sostenendo che gli importi erogati al dirigente, ancorché indicati nel cedolino e nel modello 770, hanno natura risarcitoria perché derivanti dall’accordo conciliativo relativo alla causa di licenziamento.

Secondo l’amministrazione, tuttavia, le ritenute Irpef devono essere versate in quanto non sono corrisposte a ristoro di un danno partito, bensì di un lucro cessato.

Sulla vicenda i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno torto alla società. Infatti, secondo la Ctr:

i risarcimenti erogati a titolo di lucro cessante, sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo, sono soggetti ad Irpef (solamente il risarcimento erogato a titolo di danno emergente, che reintegra il patrimonio del danneggiato per le perdite o spese sostenute, per sua natura non sostituisce alcun reddito e, pertanto è escluso da Irpef);

il datore di lavoro che eroga somme al prestatore non è obbligato a effettuare la ritenuta Irpef solamente se l’erogazione non trova causa nel rapporto di lavoro (per esentare da prelievo fiscale le somme corrisposte occorre provare che l’erogazione è avvenuta a titolo di risarcimento puro);

il contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali prevede la tassazione separata delle indennità supplementari in caso di licenziamento ingiustificato che costituiscono sempre reddito sostitutivo rispetto a quello di lavoro dipendente, traendo comunque origine dal rapporto di lavoro e non essendo relative a invalidità permanente o morte.

Ctr Lombardia 33_33_2017

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