Contenzioso

I liberi professionisti non sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail

di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

Con la recente sentenza resa dal Tribunale del Lavoro di Parma il 7 marzo 2017, la giurisprudenza è tornata a pronunciarsi in merito all'applicabilità della tutela antinfortunistica Inail ai liberi professionisti, negando, con motivazioni ampie ed apprezzabili, che sussista un obbligo in tal senso.

Nel caso esaminato, i liberi professionisti, architetti e geometri di uno studio associato, avevano impugnato in sede giudiziale il “certificato di assicurazione” contenuto in un verbale di accertamento emesso dall'Inail , con il quale l'Istituto aveva qualificato lo studio associato alla stregua di una “società di fatto”, ritenendola datore di lavoro dei singoli professionisti che la componevano ed assoggettando questi ultimi agli obblighi assicurativi Inail .

Resistendo in giudizio, l'Inail deduceva di aver aderito al principio generale vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo cui «a parità di rischio infortunistico deve corrispondere una parità di tutela assicurativa».

Nella sentenza in esame il Giudice del Lavoro, disattendendo le tesi dell'Istituto con motivazioni articolate, ha dapprima rammentato che la previgente legge 183/2011 qualificava lo studio associato come «centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti» e fenomeno di «aggregazione di interessi», conformemente alla giurisprudenza in materia, costituendo l'unica previgente forma associativa consentita ai professionisti per l'esercizio delle professioni regolamentate in ordini professionali.

Successivamente, è intervenuta la legge 183/2011 e il relativo decreto attuativo n. 34/2013, che hanno introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire una società tra professionisti per l'esercizio di tali professioni ordinamentali.

Il Giudice ha quindi esaminato l'assetto di norme e principi da applicarsi per accertare se i componenti di una società tra professionisti siano assoggettabili agli obblighi antinfortunistici Inail . Nel far ciò, il Foro parmense ha condivisibilmente rilevato che sia il Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al Dpr 1124/1965, sia il Dlgs n. 38/2000, che ha esteso tali obblighi assicurativi a dirigenti, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti e lavoratori operanti in paesi extraeuropei, non annoverano i liberi professionisti fra i soggetti obbligati alla copertura assicurativa Inail .
Il Giudice ha pertanto concluso che l'attività intellettuale del professionista iscritto ad un albo non è prevista tra quelle soggette all'assicurazione obbligatoria in esame, evidenziando come nemmeno i “soci” di un'associazione tra professionisti siano annoverati tra i soggetti obbligati a tale copertura assicurativa, né i professionisti associati risultano interessati dall'estensione assicurativa obbligatoria prevista dal Dlgs 38/2000.

In ragione di quanto precede, poiché lo studio associato costituisce una mera modalità di esercizio della professione, e non un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati, il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso, dichiarandoli i liberi professionisti ricorrenti non soggetti all'obbligo di assicurazione antinfortunistica Inail .

La sentenza in commento ha aderito ai consolidati orientamenti della giurisprudenza che, pronunciandosi in merito alla tutela assicurativa dei soci di una società di fatto, aveva sancito che l'obbligo assicurativo in esame, normalmente condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si estende anche al socio di società di fatto, ma a condizione che lo stesso presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale in relazione alle direttive impartite dalla società (Cfr. Cass. 15.1.1988, n. 291; Cass. 4.2.1987, n. 1077).

I principi espressi dalla sentenza in commento risultano peraltro conformi anche ad una recente pronuncia della Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 25 dell'11 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla mancata estensione agli associati degli studi professionali, legati da un vincolo di dipendenza funzionale, dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni professionali invece previsto per i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, sul rilevo che il criterio selettivo della dipendenza funzionale non è costituzionalmente imposto.

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