Contenzioso

Fatto (in)sussistente, alla giurisprudenza l’onere della chiarezza

di Raffaele De Luca Tamajo

La riforma dei licenziamenti individuali (legge 92/2012 e decreto legislativo 23/2015) è stata portata a termine senza eccessivi conflitti sociali, ma ha innescato notevoli incertezze applicative.

Il faticoso compromesso politico alla base ha introdotto un delicato spartiacque tra la sanzione reintegratoria e quella meramente indennitaria del licenziamento illegittimo , spartiacque imperniato sulla controversa nozione del «fatto (in)sussistente».

Giurisprudenza e dottrina hanno avuto inizialmente difficoltà a concepire che un atto unilaterale invalido potesse provocare una condanna meramente indennitaria e non il ripristino dello stato originario mediante la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’equazione accreditata da 45 anni di articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - licenziamento illegittimo = reintegrazione - è stata difficile da smontare.

Analogamente è risultata indigesta l’idea - pur formulata a chiare lettere dal Jobs Act - che, ai fini della individuazione della sanzione applicabile al licenziamento illegittimo, non abbia alcun rilievo la proporzionalità del licenziamento rispetto al fatto addebitato. Secondo le recenti riforme del 2012 e del 2015, infatti, se l’inadempimento del lavoratore è di lieve entità il licenziamento è sì illegittimo, ma la conseguenza a carico del datore è soltanto indennitaria e il rapporto di lavoro comunque cessa.

La giurisprudenza, viceversa, ha inizialmente posto in dubbio l’irrilevanza in proposito del canone della proporzionalità, ritenendo che in presenza di una illiceità modesta rispetto alla sanzione espulsiva la conseguenza dovesse essere reintegratoria (Cassazione 20540 del 13 ottobre 2015).

Di recente, tuttavia, la Corte di cassazione sembra aver messo ordine sul distinguo tra reintegrazione e indennizzo mediante una più accorta interpretazione della nozione del «fatto (in)sussistente». In particolare si è detto che:

• è insussistente il fatto privo di ogni rilievo disciplinare (Cassazione 18418 del 20 settembre 2016) o non imputabile al lavoratore per assenza di consapevolezza e volontarietà (Cassazione 10019 del 16 maggio 2016).

• è equiparato a fatto insussistente il fatto contestato con grande ritardo (Cassazione 2513 del 31 gennaio 2017) o in modo generico (Corte d’appello di Palermo del 20 aprile 2016): essendo invalida la contestazione disciplinare, il fatto è come non contestato e quindi insussistente.

• va irrogata una sanzione meramente indennitaria se il licenziamento è illegittimo (assenza di giusta causa o giustificato motivo), ma il fatto contestato è sussistente ancorché di scarsa gravità; la reintegrazione opera soltanto se il fatto è inventato di sana pianta dal datore di lavoro (Cassazione 23669 del 6 novembre 2014).

In definitiva, ancora una volta si chiede alla giurisprudenza di sistematizzare una materia in cui l’alto tasso di implicazioni sociali e politiche ha prodotto un disegno normativo dai contorni alquanto sfumati, se non addirittura contraddittori.

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