Contenzioso

Dirigenti pubblici, somma per la «perdita di chances» se la retribuzione di risultato è stata negata ingiustamente

di Guglielmo Saporito

Il dirigente pubblico che rivendichi una retribuzione di risultato, negatagli per motivi dovuti all'amministrazione medesima, può comunque chiedere una somma a titolo di “perdita di chances”: lo sottolinea la Sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 9392 del 12 aprile 2017. Nel caso deciso, un dirigente dell'agenzia delle Entrate di Belluno, entrato in contrasto con i suoi superiori, non aveva ricevuto parte dell'indennità di risultato del 2003. In particolare, il dirigente aveva avuto conoscenza solo nel 2005 degli obiettivi che avrebbe dovuto raggiungere nel 2003, e quindi di fatto non aveva potuto percepire detta voce retributiva. La vicenda è stata decisa accertando dapprima l'illegittimità del procedimento amministrativo di valutazione negativa del dirigente: infatti è emersa l'illogicità del diniego di indennità perchè tale diniego era stato causato dall'abnorme e immotivato ritardo della comunicazione al dirigente degli obiettivi rispetto al periodo nel quale gli stessi avrebbero dovuto essere raggiunti.

Il dirigente, in altri termini, non era stato messo in condizione di organizzare la propria attività in funzione degli obiettivi per la semplice circostanza che tali obiettivi non gli erano stati comunicati. In tale situazione, dopo aver riconosciuto il generale diritto del dirigente ad essere messo in grado di raggiungere i risultati (ed ottenere la relativa retribuzione), la Cassazione si è posta il problema di come riconoscere al dirigente gli importi ingiustamente a lui preclusi. Da un lato, osserva la Corte, il giudice non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare la verifica dei risultati che condiziona la corresponsione dell'indennità di risultato e, quindi, la magistratura non può commisurare automaticamente la condanna dell'ente datore di lavoro a risarcire i danni richiesti, ancorandola all'indennità di risultato non percepita dal dirigente. Al fine, tuttavia, di non rendere vana la tutela giudiziaria del dirigente ingiustamente privato della possibilità di dimostrare le proprie capacità di conseguire un certo risultato, la Cassazione ha applicato il principio di indennizzo della “perdita di chances”. Quando infatti si hanno ragionevoli e documentate speranze di raggiungere un livello retributivo, una promozione, un riconoscimento ancorato a parametri obiettivi, si possono far valere tali vantaggi ed opportunità (chances) utilizzando il meccanismo delle presunzioni. Queste ultime, se gravi precise e concordanti, possono far ottenere lo stesso risultato ingiustamente negato, e ciò per di più con una valutazione equitativa, cioè ancorata a quantificazioni generiche.

Il dirigente dell'ufficio tributario di Belluno è quindi stato agevolato dalla circostanza che, comunque, esistevano i presupposti per quantificare e riconoscere l'indennità di risultato che gli era stata negata per gravi disfunzioni di altri uffici, mentre nulla avrebbe potuto percepire se l'ufficio fosse stato carente dell'intera struttura di valutazione: nella Regione Campania, un caso analogo a quello del dirigente veneto era stato anni prima (14292/15) deciso dalla Cassazione negando anche la perdita di chances perché mancavano tutti i presupposti per valutare il dirigente e riconoscergli l'indennità.

La sentenza 9392/17 della Corte di cassazione

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