Contenzioso

La libera professione di commercialista e l'accesso ai benefici contributivi

di Silvano Imbriaci

Con la sentenza n. 9382 del 12 aprile 2017, la Sezione Lavoro della Cassazione conferma l'inapplicabilità delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 448/1998 (promozione dell'occupazione nel Mezzogiorno) agli studi professionali, in quanto non ritenuti in possesso dei requisiti di impresa industriale necessari per l'accesso ai benefici. Deve cioè escludersi la qualifica di imprenditore commerciale con riferimento al commercialista che svolga la propria attività professionale, sia pure con organizzazione produttiva e apporto di personale dipendente, finalizzata alla produzione di servizi e alla produzione di profitti (derivanti anche dalla consulenza aziendale e dall'attività di elaborazione dati contabili e fiscali). In realtà, secondo un orientamento anche recente della Cassazione, il professionista intellettuale può assumere la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma d'impresa, ma solo in quanto svolga una distinta attività rispetto a quella professionale, per il diverso ruolo che svolge il sostrato organizzativo e per il differente apporto del professionista, consistente non solo in mere prestazioni d'opera, ma anche e soprattutto in una prevalente azione di organizzazione e di coordinamento dei fattori produttivi che si affianca all'attività tecnica (cfr. Cassazione Sez. Lavoro n. 2520/2016, con riferimento alla libera professione di avvocato).

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione non sembra dare conto nemmeno di questa eventualità. I benefici di cui trattasi sono quelli previsti dall'art. 3, comma 5 della legge n. 448/1998 (oggetto di proroga ex articolo 44 della legge n. 448/2001), normativa che riconosce a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti in determinate regioni del Mezzogiorno, per le nuove effettive assunzioni, lo sgravio contributivo totale per un periodo di tre anni (Incentivi alle imprese; sul punto si veda anche la circolare Inps n. 2 del 7 gennaio 2003). La Cassazione ribadisce che il riferimento normativo espresso alle imprese e non ad altri tipi di datori di lavoro costituisce elemento discriminante. Inoltre, anche dal punto di vista del diritto comunitario, appare maggiormente conforme alle esigenze di limitare gli aiuti di Stato (perché di aiuti di Stato si tratta) l'interpretazione restrittiva, del resto adottata esplicitamente con riferimento all'art. 3 della legge n. 448/1998, nel provvedimento della Commissione Europea SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999 (vedi circ. Inps n. 188/1999). Anche nella successiva lettera del 6 dicembre 2002 (C/2002 4845), riguardante nello specifico le agevolazioni di cui all'articolo 44, la Commissione ha individuato quali beneficiari del regime agevolativo tutte le imprese di qualsiasi settore, esclusi quelli della siderurgia e della costruzione navale, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che assumono determinate categorie di lavoratori a tempo indeterminato.

Rispetto ai precedenti, in questa vicenda la Sezione Lavoro non sembra dunque disquisire sulla natura eventualmente imprenditoriale che può assumere uno studio professionale (con la valutazione del rapporto tra elemento organizzativo e attività libero professionale vera e propria) e quindi non sembra ammettere in nessun caso la possibilità di un accesso agli sgravi sotto questo profilo. Ciò che rileva è esclusivamente l'insuscettibilità di un'interpretazione analogica delle norme in materia di agevolazioni contributive (in deroga al regime ordinario di versamento della contribuzione) e quindi l'impossibilità che trovi accesso una interpretazione più aggiornata ed estensiva del concetto di “impresa”, elaborata a livello comunitario, nonché il riferimento espresso alla categoria degli imprenditori che esclude in ogni senso la possibilità di comprendere in questa nozione i liberi professionisti (anche per i riferimenti normativi e testuali di contesto).

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