Contenzioso

Versa a Inarcassa l’ingegnere che fa il perito assicurativo

di Matteo Prioschi

L’ingegnere che svolge l’attività di perito assicurativo è obbligato a versare i contributi a Inarcassa, l’ente di previdenza di architetti e ingegneri.

Con la sentenza 11161/2017 depositata ieri, la Cassazione ha ribadito l’orientamento adottato dalla Suprema corte negli ultimi anni: per valutare l’obbligo di contribuzione di un professionista alla relativa cassa di previdenza di riferimento si deve fare riferimento alla connessione tra l’attività svolta e le competenze necessarie. Se l’attività non è una di quelle “tipiche” della professione, ma richiede comunque competenze proprie, scatta l’obbligo di contribuzione. Rispetto alla disposizione formale di legge, quindi, prevale quella sostanziale delle conoscenze necessarie per svolgere una determinata attività.

Gli articoli 7 della legge 1395/1923 e 51 e 52 del regio decreto 2537/1925 individuano le attività tipiche della professione di ingegnere. Inoltre, come ha sottolineato il lavoratore che ha presentato ricorso in Cassazione, la legge 143/1949 ha istituito un Albo, a cui è necessario iscriversi per non svolgere l’esercizio in forma abusiva.

Tuttavia i giudici della Suprema corte registrano che, fino all’inizio del 2012, la giurisprudenza era orientata a riconoscere l’obbligo di contribuzione a Inarcassa solo per le attività tipiche previste dalla legge del 1923 e dal regio decreto del 1925. Successivamente (sentenza 14684/2012), però, ha preso piede un orientamento per cui «l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività».

Questo principio, sottolineano i giudici, vale per tutte le categorie professionali ed è stato suggerito dalla Corte costituzionale nella sentenza 402/1991. Quindi «il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l’estraneità dell’attività stessa alla professione».

Il tema della “competenza” di Inarcassa su determinate attività svolte da professionisti iscritti all’Albo di ingegneri o architetti in passato è stato anche motivo di contesa con l’Inps. Confronto che, anche a seguito della sentenza 14684/2017, nel 2015 ha trovato una sua definizione con la circolare 72/2015 dell’istituto di previdenza, in cui viene individuato il relativo ente previdenziale di riferimento per 15 attività. Nell’elenco non è inclusa la figura del perito assicurativo.

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