Contenzioso

Infrazioni con multa da 5mila a 50mila euro

di Stefano Rossi

Le conseguenze in caso di interposizione illecita di manodopera riguardano sia il piano contributivo, sia quello sanzionatorio.

In caso di irregolarità, la giurisprudenza ormai consolidata sostiene che il committente non sia tenuto al versamento dei contributi all’Inps perché l’appaltatore ha già pagato l’istituto previdenziale. L’appaltatore, dal canto suo, non potrà agire nei confronti dell’Istituto per ottenere gli importi indebitamente corrisposti, poiché è corresponsabile nell’appalto illecito (potrà richiedere questi importi in via risarcitoria). Il principio è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza 17516 del 3 settembre 2015, in cui la pretesa contributiva traeva origine da un contratto di appalto nel quale sei lavoratori di una cooperativa di pulizia e facchinaggio erano in realtà risultati alle dirette dipendenze del committente, dal momento che le attrezzature utilizzate erano di proprietà dello stesso, l’orario di lavoro dei soci della cooperativa era uguale a quello svolto dai dipendenti della società e, infine, non c’era alcun rischio economico a carico della società cooperativa.

I contratti di prossimità

Dopo l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003, nella parte relativa alla possibilità dei Ccnl di escludere l’operatività della responsabilità solidale negli appalti, le aziende potrebbero avvalersi della contrattazione di prossimità prevista dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del Dl 138/2011.

Quindi, al fine di garantire la stabilità occupazionale in un contratto di appalto (si pensi al tema del cambio di appalto) si potrà pattuire come contropartita l’esclusione della responsabilità solidale tra appaltatore e committente. È una possibilità discussa e talora criticata in dottrina, di cui finora si sono viste solo alcune applicazioni pratiche.

Le sanzioni

Lo pseudo appalto è sanzionato dall’articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003 con una sanzione pecuniaria pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro, che in ogni caso non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. Dal 6 febbraio 2016, infatti, il Dlgs 8/2016 ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Con la circolare 6/2016 il ministero del Lavoro ha chiarito sia il regime transitorio, sia quello ordinario. In particolare, se per le contestazioni penali ricevute dalle aziende entro l’8 agosto 2016, l’Ispettorato territoriale del lavoro non avrà notificato il verbale unico di illecito amministrativo, questo potrà considerarsi nullo. Infatti, se il procedimento penale non è stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili, le Procure dovranno trasmettere gli atti entro 90 giorni dal 6 febbraio 2016 ed entro ulteriori 90 giorni dalla ricezione, l’Ispettorato dovrà procedere alle contestazioni amministrative.

Per quanto riguarda la nuova quantificazione della sanzione, in regime ordinario, il Ministero precisa che nel caso in cui l’importo sia inferiore a 5mila euro, lo stesso dovrà essere adeguato a tale somma, su cui si potrà operare la riduzione prevista dall’articolo 16 della legge 689/1981, fermi restando l’esclusione della diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004 e il limite massimo previsto di 50mila euro.

Infine, con l’interpello 27/2014, il ministero del Lavoro ha escluso l’applicazione della sanzione per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti per la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

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