Contenzioso

Verbale di accertamento Inps e interruzione della prescrizione dei contributi

di Silvano Imbriaci

Il verbale di accertamento Inps nel quale siano indicate omissioni contributive, ritualmente notificato, costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) per il recupero dei contributi previdenziali, anche quando non contenga la specifica quantificazione del credito. È questo il principio, di notevole rilevanza pratica, che emerge dalla decisione della Sezione lavoro della Cassazione n. 16676 del 6 luglio scorso, in una vicenda in cui era contestata l'idoneità del verbale ispettivo, sia pur ritualmente notificato, ad interrompere il termine di prescrizione, in quanto carente di una specifica quantificazione del credito e non contenente una intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In materia di atti interruttivi del termine prescrizionale previsto dall'articolo 3, comma 9, e 10 della legge n. 335/1995 (quinquennale, in via ordinaria), l'identificazione della capacità e idoneità dell'atto di costituire in mora il debitore si trae dai principi generali che governano la materia in ambito civile (anche se le due forme di prescrizione, quella civilistica e quella pubblicistica, come è noto, hanno diversa natura ed efficacia). Il verbale ispettivo, sotto questo profilo, costituisce atto stragiudiziale di costituzione in mora, per la cui efficacia occorre che sia portato a conoscenza del debitore (deve giungere al suo indirizzo). La pronuncia in esame assegna efficacia interruttiva al verbale anche quando non contenga la quantificazione esatta del credito, in quanto, per giurisprudenza costante, dall'atto di costituzione in mora, perché possa essere definito tale, è sufficiente che emerga in modo chiaro la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, senza la necessità che siano usate formule specifiche o che sia determinato l'importo del credito. Occorre tuttavia che nell'atto siano portati a conoscenza del debitore tutti gli elementi che consentono una ricostruzione del valore della pretesa, oltre che della sua fondatezza; e, in ambito contributivo, tale circostanza si desume sostanzialmente dal rinvio alla legislazione vigente in materia e ai criteri di calcolo del quantum in essa contenuti. Nel caso di specie, trattandosi di retribuzioni per operai, secondo la Cassazione costituisce atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro il verbale ispettivo contenente l'indicazione del periodo contestato, delle giornate e dei minimali contributivi (relativamente ai lavoratori non denunciati) e l'indicazione dei contributi e delle sanzioni di legge che sarebbero stati richiesti in separata sede dall'Ufficio riscossione contributi.
In materia di efficacia interruttiva dei verbali di accertamento si segnala inoltre:
a) che il verbale ispettivo dell'ispettorato del lavoro non ha efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, in assenza di ispettori Inps (Cass. n. 13218/2013 secondo cui «in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'ispettorato lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'ente impositore»; cfr. anche Cass. n. 17849/2009);
b) che la dichiarazione contenuta nel verbale ispettivo circa la presenza del destinatario dell'accertamento alle relative operazioni e l'attestazione circa l'avvenuta consegna del verbale allo stesso, costituiscono atti idonei alla messa in mora e non possono essere posti in discussione, anche nell'eventualità in cui il verbale di accertamento non sia stato sottoscritto dall'interessato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, n. 9395/2013);.
c) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del dlgs n. 462 del 1997 (art. 1) l'agenzia delle Entrate svolge, a norma del dpr n. 600 del 1973, articolo 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'Inps, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'Inps (Cass. n. 17769 del 08/09/2015); pertanto, la notifica del verbale di accertamento dell'agenzia delle Entrate costituisce atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione della contribuzione Inps (Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, n. 14360).

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