Contenzioso

Rischio sospensione anche se l’azienda assume gli irregolari

di Stefano Rossi

Dallo scorso 10 luglio anche gli ispettori di Inps e Inail, oltre a quelli dell’Ispettorato nazionale, possono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro “in nero”. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 5546 del 20 giugno, che fa anche il punto tramite Faq sulla corretta applicazione del provvedimento di sospensione.

Una prima rilevante novità attiene ai presupposti applicativi della sospensione. Infatti, già con la nota 13506/2010, seguita nel tempo da altre indicazioni, il ministero del Lavoro aveva affermato che se prima dell’adozione e della notifica della sospensione non sussistono più i presupposti, a seguito di spontanea regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, vengono meno i presupposti per la sospensione. Ma ora nelle Faq si cambia orientamento:  il provvedimento di sospensione, avendo finalità sanzionatorie (Tar Piemonte, sentenza 1164/2016), dovrà essere adottato anche nel caso di comunicazione di assunzione effettuata nel corso degli accertamenti ispettivi. La lettura data dall’ispettorato, tuttavia, si scontra sia con quanto affermato nei punti 17 e 27 delle Faq dove si afferma viceversa la natura cautelare del provvedimento, sia con l’orientamento prevalente dei tribunali amministrativi o del Consiglio di Stato sulla natura giuridica dello stesso.

Nei chiarimenti si afferma anche che la sospensione non può essere adottata nei confronti delle Onlus, degli studi professionali (non organizzati in forma societaria), delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.

L’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale, salvo che – precisano le risposte dell’Agenzia – durante l’ispezione non venga accertato diversamente.

Per la base di computo su cui calcolare la percentuale di lavoratori “in nero”, l’ispettorato sostiene (contrariamente a quanto disposto dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008, il testo unico sicurezza), che bisogna comprendere solo i lavoratori trovati al momento dell’ingresso in azienda senza considerare i lavoratori sopraggiunti nel corso dell’ispezione (ad esempio in caso di cambio turno). Sempre per il conteggio, si precisa che sia il socio amministratore sia un suo delegato devono essere esclusi poiché esercitano i poteri tipici del datore di lavoro, in via diretta o indiretta. Per i lavoratori distaccati, le Faq affermano che andranno considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e dovranno essere computati nella base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore. Le risposte chiariscono anche che i collaboratori familiari, che prestano meno di dieci giornate di lavoro nell’anno solare (inteso come periodo di 365 giorni da calcolarsi a ritroso dalla data di accesso) non devono essere considerati nel 20% dei lavoratori sconosciuti alla pubblica amministrazione, ma devono essere computati nel numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

In linea con il passato, l’Ispettorato sostiene che in caso di collaborazione occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile accertata come genuina, ma in assenza di documentazione fiscale che attesti la conoscibilità del rapporto di lavoro, non va adottato il provvedimento di sospensione. L’interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa poiché l’accertamento della sussistenza o meno degli indici della subordinazione attiene alla sanzione per lavoro nero, che prescinde viceversa dall’applicazione del provvedimento di sospensione.

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