Tenuità del fatto anche con precedenti penali
La rilevata presenza di numerosi
Sostanzialmente su tale principio si fonda la sentenza della Cassazione 35757, depositata ieri, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal titolare di una ditta contro la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità.
Il ricorrente aveva omesso di installare una serie di
Senza contestare la materialità della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, l’imputato ha fondato il ricorso sulla mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità, ai sensi del citato articolo 131-bis, e alla conseguente non punibilità del fatto.
Il Tribunale, sebbene avesse riconosciuto l’imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’eliminazione delle situazioni di pericolo accertate e della puntuale ottemperanza alle prescrizioni dall’Asl, ha, tuttavia, comminato la sanzione prevista partendo da una pena base superiore al minimo edittale, il che escludeva implicitamente la ricorrenza della particolare tenuità dell’offesa.
Peraltro, la ragione per la quale il Tribunale lo aveva escluso dal beneficio risiedeva nella pena che per il caso in esame era stata determinata sulla base di una sanzione superiore al minimo edittale, in quanto il ricorrente vantava precedenti penali, sia pure legati a reati di diversa natura.
Di tale avviso non è stata però la Cassazione, la quale ha ritenuto che la presenza dei precedenti penali non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che i parametri di valutazione previsti dal comma uno dell’art. 131-bis hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno).
Diversamente, i parametri connessi al corredo penale gravanti sull’imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati a profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno dell’offesa arrecata mediante la commissione del reato.
Occorre quindi tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto l’offensività della condotta del medesimo posta in essere.
La sentenza n. 35757 della Corte di cassazione
Sono dovuti i contributi sull’indennità sostitutiva delle ferie
di Valeria Zeppilli