Contenzioso

Per non pagare la mobilità va provato che il preavviso è stato indennizzato

di Matteo Prioschi

L’indennità di mobilità va pagata anche per il periodo corrispondente all’indennità di preavviso, a meno che venga dimostrato che quest’ultima non sia stata riconosciuta al lavoratore. La Cassazione, con la sentenza 18503/2017, ha respinto la richiesta dell’Inps che era già uscita soccombente dai due primi gradi di giudizio.

A un lavoratore collocato in mobilità, l’Inps ha pagato il trattamento di mobilità ma poi ne ha richiesto il rimborso per il periodo corrispondente al periodo di preavviso, trattenendo il relativo importo dalla pensione nel frattempo maturata.

Secondo l’istituto di previdenza, a fronte di un lavoratore collocato in mobilità, il pagamento della relativa indennità viene posticipato all’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo di indennità per mancato preavviso calcolato a giornate, senza dover verificare che l’indennità sia effettivamente pagata.

La Cassazione sottolinea invece che il pagamento della mobilità in questo caso segue la regola prevista per la disoccupazione, cioè l’articolo 73 del Rdl 1827/1935, in base al quale la decorrenza dell’indennità di disoccupazione scatta dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se l’indennità è stata effettivamente corrisposta.

Viceversa, concludono i giudici, «in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere che il lavoratore ne abbia o meno diritto…non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato».

Nel caso specifico, non è stato provato che il preavviso sia stato indennizzato. Di conseguenza l’indennità di mobilità non è stata percepita indebitamente.

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