Contenzioso

Infortuni, paga anche il preposto di fatto

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

In presenza di un infortunio sul lavoro, se il danno da risarcire è determinato dalla responsabilità di più persone le quali, con la loro condotta inadempiente, commissiva od omissiva, hanno contribuito a cagionare l’evento, si configura una responsabilità solidale. Ne consegue che ciascuno dei soggetti i quali, a vario titolo, hanno concorso alla determinazione dell’infortunio rispondono pro quota, in misura corrispondente al grado di responsabilità ad essi ascrivibile, per il risarcimento dei danni sopportati dal lavoratore.

La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 19435/2017 , nella quale ha rimarcato come non possa essere ritenuto esente da responsabilità il collega del dipendente vittima dell’infortunio il quale, benché non investito formalmente di una funzione di caposquadra, abbia esercitato di fatto nei confronti del sottoposto poteri di direzione e controllo.

La Suprema corte osserva che una precipua responsabilità per la violazione delle norme sulla sicurezza in presenza di un evento colposo non solo può, ma deve, essere ascritta anche al «caposquadra di fatto», ovvero alla figura dell’operaio che, nell’ambito di un gruppo, agisca sul piano operativo come caposquadra e ne eserciti in concreto le funzioni.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è relativo all’infortunio mortale occorso a un giovane apprendista, il quale, mentre era intento a effettuare l’allacciamento di un impianto telefonico appoggiandosi sul palo della luce con una scala a pioli in alluminio, è stato folgorato da una violentissima scarica elettrica. L’apprendista stava in quel frangente lavorando in gruppo con un operaio esperto, che aveva un ruolo di responsabilità nei confronti del giovane, ma senza ricoprire una qualifica formale di preposto alla sicurezza, né di caposquadra dell’impresa subappaltatrice per la quale entrambi lavoravano.

I congiunti del lavoratore deceduto hanno agito per il risarcimento dei danni, tra gli altri, nei confronti dell’operaio che operava quale caposquadra di fatto e hanno ottenuto la liquidazione di un indennizzo risarcitorio quantificato a carico di quest’ultimo nella misura del 10% del complessivo ammontare posto a carico di tutti i soggetti, incluso il datore di lavoro, ritenuti corresponsabili.

La Corte di cassazione conferma la decisione resa nei due gradi di merito e sottolinea come la circostanza che l’operaio non rivestisse alcun formale ruolo gerarchico nei confronti dell’apprendista, né alcuna specifica funzione di preposto sul piano della sicurezza, non può escludere la sua responsabilità. La circostanza dirimente è che anch’egli è corresponsabile nella catena di comportamenti inadempienti che hanno determinato l’infortunio mortale, derivandone anche a suo carico la condanna all’indennizzo risarcitorio a favore dei congiunti dell’apprendista deceduto.

Conclude, pertanto, la Cassazione affermando che, anche se la legge non prevede la figura del preposto di fatto, l’operaio che, in un gruppo ristretto di due persone, agisca sul piano operativo come caposquadra, risulta responsabile in solido per l’infortunio in presenza di un evento colposo.

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