Contenzioso

Diritto alla disoccupazione se la malattia non è pagata

di M.Pri.

L'indennità di disoccupazione va pagata anche nel periodo coperto dall'indennità di malattia a meno che sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta al lavoratore. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza 19704/2017 della Corte di cassazione.

Una lavoratrice dipendente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo il 25 febbraio 2005, ma ha beneficiato della retribuzione e della copertura contributiva fino al 30 aprile dello stesso anno. Il successivo 9 giugno ha trovato un nuovo impiego. Di conseguenza ha chiesto all'Inps l'indennità di disoccupazione per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 7 giugno.

Tuttavia, sulla base dei certificati inviati all'ex datore di lavoro, la stessa dipendente è risultata in malattia dal 25 febbraio (giorno del licenziamento) al 7 giugno. La Corte d'appello, accogliendo la tesi dell'istituto di previdenza, ha ritenuto corretto che alla lavoratrice sia stata riconosciuta l'indennità di disoccupazione relativa solo all'8 giugno (a malattia conclusa e prima del nuovo impiego). Questo perché lo stato di malattia impediva la prestazione lavorativa e comunque era stata già erogata la relativa indennità.

La Suprema corte richiama l'articolo 32 del Dpr 818/1957, in base al quale le prestazioni di disoccupazione sono dovute anche durante la malattia purché “il disoccupato non abbia diritto ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale”.

Inoltre i giudici di Cassazione rilevano che la decisione della Corte d'appello si basa “esclusivamente sulla supposta incompatibilità della disoccupazione con lo stato di malattia, ritenuto presuntivamente impeditivo della capacità lavorativa, senza che la Corte di merito abbia considerato la rilevante circostanza di fatto della lamentata mancata erogazione dell'indennità di malattia”.

Nel caso specifico non si è tenuto conto che la lavoratrice ha richiesto l'indennità di malattia ma la stessa non è stata corrisposta. Di conseguenza la decisione della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla corte stessa in diversa composizione.

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