Contenzioso

Cassa forense, legittima l’opzione per il contributivo

di Maria Carla De Cesari

È legittima la scelta della Cassa di previdenza forense di prevedere l’opzione per la pensione di vecchiaia calcolata con il metodo contributivo per quanti raggiungono l’età ma non hanno cumulato l’anzianità contributiva ordinaria. Il corollario di questa misura è la cancellazione del diritto alla restituzione dei contributi. Il principio è contenuto nella sentenza di Cassazione 19981/17, depositata ieri, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova.

La Corte di cassazione richiama due precedenti - sentenze 24202/2009 e 12209/2011 - secondo le quali gli enti privatizzati possono, per assicurare la stabilità delle gestioni e l’equilibrio di bilancio, prevedere l’opzione per il sistema contributivo a condizione di miglior favore per gli iscritti, stabilendo la non restituibilità dei contributi. Questo tipo di intervento è legittimato dall’autonomia che abilita gli enti «a derogare o ad abrogare disposizioni di legge» (si fa in particolare riferimento alla legge 570/1980, articolo 21)in funzione dell’obiettivo di assicurare la salute economica finanziaria delle gestioni (beninteso, secondo la Cassazione i tipi di provvedimenti che le Casse possono adottare sono stabiliti dalla legge e vale il principio del pro rata).

La parte del regolamento contestato è relativa alla vecchiaia contributiva, che costituisce una chance per gli iscritti che raggiungono l’età anagrafica per l’assegno, ma non l’anzianità contributiva (almeno 30 anni), avendo versato almeno cinque anni di contributi. L’alternativa è continuare a effettuare i versamenti fino a raggiungere il requisito contributivo ordinario: in questo caso si avrà una pensione mista, in parte determinata con il sistema retributivo e, pro rata, con il calcolo contributivo.

In questo senso, la Cassazione insiste sul fatto che la misura della vecchiaia contributiva messa in campo dalla Cassa è «un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente», cui legittimamente fa da pendant la cancellazione della restituibilità dei contributi.

Per questo, secondo i giudici di legittimità, non c’è lesione dei diritti quesiti nella mancata restituzione dei contributi, perché la «lesione presuppone la loro maturazione prima del provvedimento ablativo» (Corte costituzionale 446/2002), né «di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione» .

Corte di cassazione – Sentenza 19981/2017

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