Contenzioso

Licenziamento disciplinare solo se c’è la proporzionalità

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Al fine di verificare se il licenziamento disciplinare è stato irrogato legittimamente, non si può prescindere da una pertinente valutazione sulla proporzionalità della misura sanzionatoria rispetto agli addebiti contestati al lavoratore, facendo riferimento sia al profilo oggettivo , sia al profilo soggettivo della complessiva condotta inadempiente ascritta al dipendente. La Cassazione osserva, in proposito, che la verifica degli elementi soggettivi che caratterizzano le azioni contestate al lavoratore sul piano disciplinare deve ricomprendere il profilo psicologico della condotta contestata al fine di accertare l’esistenza di colpa o dolo.

I principi sono stati espressi con la sentenza n. 20130 del 17 agosto scorso, che fa riferimento al licenziamento disciplinare intimato ad un orchestrale della Fondazione Teatro San Carlo a seguito delle sue ripetute assenze agli esami di verifica artistica. Nel caso in esame, l’orchestrale non aveva sostenuto gli esami di verifica artistica sul presupposto, tra l’altro, di una insufficiente condizione psicofisica e, all’uopo, aveva in talune occasioni presentato la relativa certificazione medica.

La Fondazione, non avendo potuto svolgere la verifica artistica (funzionale alla composizione del corpo orchestrale), aveva esonerato il proprio dipendente dall’attività orchestrale e, in seguito, aveva avviato un procedimento disciplinare per violazione dell’obbligo di cooperazione. Quest’ultimo profilo, ad avviso della Fondazione, poggiava sul rilievo che il dipendente, reiterando le proprie assenze (assistite da certificato medico solo in talune occasioni) alle visite di verifica artistica, aveva impedito di poter appurare il permanere delle condizioni professionali necessarie alla sua partecipazione al corpo orchestrale.

In primo e in secondo grado le domande legate alla invocata invalidità del licenziamento erano state respinte sul presupposto di una condotta “poco collaborativa” dell’orchestrale, il quale non aveva consentito l’effettivo espletamento della procedura di verifica artistica da parte della Fondazione non solo in presenza di adeguata certificazione medica, ma anche in loro assenza.

La Cassazione ribalta questa prospettiva ed evidenzia che da parte dei giudici di merito non è stata effettuata una adeguata verifica sulla proporzionalità, ai sensi dell’articolo 2106 del Codice civile, della misura espulsiva applicata rispetto alle condizioni oggettive e soggettive insite nel comportamento ascritto al dipendente.

La Cassazione ribadisce, dunque, che l’esame sulla legittimità del licenziamento disciplinare non può prescindere da un puntuale giudizio di proporzionalità e precisa che tale requisito va verificato nella sua dimensione oggettiva, con riferimento agli effetti che la condotta inadempiente produce sull’organizzazione aziendale, e soggettiva, con specifico riferimento all’elemento psicologico alla base delle infrazioni poste in essere dal lavoratore.

La sentenza n. 20130/17 della Corte di cassazione

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