Contenzioso

Modello 770 e interruzione della prescrizione degli obblighi contributivi

di Silvano Imbriaci

La Sezione Lavoro della Cassazione, con l’ordinanza n. 20455 del 28 agosto 2017, interviene sul tema dei rapporti tra dichiarazioni fiscali e interruzione della prescrizione a fini contributivi e in particolare sull'idoneità delle denunce delle retribuzioni inviate all'agenzia delle Entrate (modello 770) ad interrompere il termine di prescrizione dei relativi obblighi contributivi, in quanto contenenti esplicito riconoscimento del debito.

Come è noto, con il modello 770 il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) dichiara annualmente al Fisco le ritenute operate sulle retribuzioni, sui compensi o sulle somme comunque corrisposte al lavoratore.

La questione principale affrontata dalla Cassazione riguarda, dunque, l'individuazione della natura di tale dichiarazione e la sua capacità di interferire sui termini di prescrizione indicati dalla legge per il recupero della contribuzione obbligatoria. La soluzione prospettata nell'ordinanza in commento si pone sicuramente in linea con l'orientamento (consolidato e avvalorato da specifiche disposizioni normative) che ormai collega in modo automatico accertamento fiscale e obblighi contributivi. È infatti ormai principio acquisito quello secondo cui, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'atto di accertamento fiscale del maggior reddito riveste, ai fini della decorrenza della prescrizione, la natura di fatto costitutivo del diritto alla riscossione dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, con conseguente necessità di posticipare al momento della definitività dell'accertamento il termine iniziale dal quale calcolare il decorso della prescrizione, rispetto al momento precedente della scadenza di legge ordinaria per il pagamento dei contributi (cfr. da ultimo Cass. n. 13463/2017). Così come risulta allo stesso modo ormai consolidato il fatto che, ove il maggior contributo previdenziale sia accertato dall'agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo e previdenziale, con effetti interruttivi della prescrizione anche a favore dell'Inps (cfr. Cass. n. 17769/2015).

Nel caso di specie, il valore aggiunto della pronuncia della Cassazione riguarda la provenienza della denuncia a fini fiscali dal datore di lavoro e quindi la valutazione di questa all'interno degli atti confessori e di riconoscimento del debito contributivo. Per motivi di economia generale, e in simmetria con il processo di unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, nonché dei relativi processi di accertamento, riscossione e anche contenzioso, il Dlgs n. 462/1997, all'articolo 1, ha previsto espressamente che per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, con conseguente attribuzione del potere di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali a favore dell'agenzia delle Entrate. Deve quindi escludersi che questa possa essere considerata un soggetto diverso rispetto al titolare del credito, nel senso di cui all'articolo 2943 del Codice civile. E se così è, la dichiarazione del datore di lavoro contenuta nel modello 770, se anche diretta formalmente all'agenzia delle Entrate, ha effetti diretti sul rapporto contributivo proprio perché con tale dichiarazione il datore di lavoro fornisce il dato necessario della effettiva base retributiva su cui calcolare la contribuzione dovuta e senza il quale l'Inps non potrebbe ricavare la consistenza effettiva dell'obbligo se non attraverso una propria attività di accertamento (comunque consentita ai fini della verifica dell'esattezza di quanto dichiarato).

In sostanza, l'invio del modello 770 all'agenzia delle Entrate equivale ad una dichiarazione resa nei confronti dell'Inps e in quanto tale costituisce un atto di riconoscimento di debito; tale atto, ai fini della idoneità ad interrompere la prescrizione, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. In questa prospettiva, la Cassazione sembra quindi chiudere il cerchio e riallinearsi a quell'orientamento risalente che aveva qualificato come riconoscimento di debito i modelli 01/M, compilati a cura del datore di lavoro e costituenti la denuncia annuale, inviata all'Inps, delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al personale dipendente, e che ne aveva dedotto l'idoneità degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione del credito contributivo dell'Inps (cfr. ad es. Cass. n. 9054/2004).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©