Contenzioso

Niente opzione al contributivo per chi è già in pensione

di Matteo Prioschi

Un cittadino, dopo aver ottenuto la pensione con la gestione separata Inps, ha continuato a lavorare come dipendente. Dopo qualche tempo ha chiesto il ricalcolo della pensione, sempre con il sistema contributivo, tenendo però conto anche dei contributi versati nel frattempo come lavoratore dipendente. Operazione che secondo la Corte di cassazione non si può fare (sentenza 21057/2017 depositata ieri).

La legge 335/1995, con cui è stato istituito il sistema contributivo, che si applica integralmente a chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996, ha previsto la possibilità, per i lavoratori soggetti al sistema misto o a quello retributivo, di chiedere il calcolo con il sistema contributivo se hanno almeno un’anzianità contributiva di quindici anni, di cui almeno cinque nel contributivo. Il successivo Dl 355/2001 ha precisato che l’opzione può essere attivata solo dai lavoratori soggetti al calcolo misto.

Secondo la Corte d’appello, il lavoratore in questione aveva diritto di ottenere il ricalcolo. Di diverso avviso è la Cassazione, secondo cui i periodi contributivi che già hanno dato origine a una pensione non possono essere riconsiderati, perché secondo la norma l'opzione al contributivo può essere fatta dai lavoratori ancora in attività e non dai pensionati.

I giudici respingono anche l'ipotesi che al ricalcolo si possa giungere tramite l'articolo 3 del decreto ministeriale 282/1996, secondo cui gli iscritti alla gestione separata possono valorizzare i contributi in altre gestioni per il diritto e la misura della pensione, sempre a carico della gestione separata.

Secondo la Cassazione anche in questo caso la norma fa riferimento a iscritti attivi, e non ai già pensionati, tanto più che in questo caso la somma dei contributi è possibile «solo ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, dunque, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e non per un mero incremento della stessa».

La sentenza 21057

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