Contenzioso

Addio al bonus contributi se i dipendenti diminuiscono per dimissioni volontarie

di Silvano Imbriaci

Le agevolazioni contributive riconosciute per le nuove assunzioni in base all’articolo 3 della legge 448/1998 sono riconosciute a condizione che il livello occupazionale non sia ridotto nell'arco di tempo di fruizione del beneficio, qualunque sia il motivo che ha provocato l'impossibilità di mantenere il livello occupazionale richiesto. È questo il principio espresso dall'ordinanza della sezione lavoro 25474 del 26 ottobre 2017, e che si riallaccia a un immediato precedente (15688/2016) fondato sulla stessa ratio argomentativa, anche se su circostanze parzialmente diverse.

La legge 448/1998, all'articolo 3, comma 5, con disposizioni oggetto di ripetute riedizioni nel tempo, prevede per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 a incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il riconoscimento dello sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Inps a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il successivo comma 6 prevede, inoltre, tra i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, tra gli altri, oltre all'incremento effettivo del numero dei lavoratori, alla lettera c) il mantenimento del livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni in tutto il corso del periodo agevolato. Lo scopo della norma è chiaramente quello di favorire un effettivo e non fittizio incremento dell'occupazione, per cui la circostanza che nel periodo oggetto dell'agevolazione il livello occupazionale per qualche motivo subisca una riduzione, non può che comportare la perdita del diritto al beneficio.

Il problema si pone però in punto di verifica delle cause che hanno prodotto tale riduzione. Se, cioè, nell'ipotesi in cui il mancato mantenimento del livello occupazionale sia dipeso da circostanze al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro (nel caso specifico la dimissione volontaria di alcuni dipendenti) possa dirsi comunque giustificato da parte del datore di lavoro stesso il mancato ripristino del livello occupazionale.

La Corte sul punto ribadisce che nessun rilievo può essere assegnato alla natura volontaria della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il mantenimento del livello occupazionale quale requisito per l'accesso allo sgravio costituisce un elemento oggettivo, un dato non valutabile in termini di scusabilità. Dopo tutto la norma (articolo 3, lettera c) volontariamente non si occupa delle motivazioni che hanno portato alla riduzione del personale, né per valutarne la portata né per verificarne il motivo, in quanto interessa solo il dato oggettivo della diminuzione di personale a fronte del godimento di benefici per il suo precedente incremento.

Peraltro la norma agevolativa riveste natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazioni analogiche di tipo estensivo, proprio perché consente l'esonero totale dall'obbligo contributivo; anche in ossequio ai vincoli imposti dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato non può essere ammessa una interpretazione volta ad ampliare l'ambito di applicazione dell'ipotesi esonerativa al di fuori degli stretti limiti della sua portata come evidenziati attraverso i requisiti analiticamente indicati dalla norma stessa.

Del resto anche il precedente citato dalla sezione Lavoro (15688/2016), si muove sullo stesso principio, essendo in questo caso evidenziata un'ipotesi di impossibilità di mantenimento del livello occupazionale per factum principis (la revoca della concessione edilizia che ha determinato la necessaria chiusura del cantiere) anche se poi il mancato accoglimento delle pretese del datore di lavoro è dipeso da motivi di natura processuale (in questo senso assume ancora maggiore rilevanza la sentenza in commento).

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