Contenzioso

Infortuni sul lavoro: responsabile chi subentra e assume la gestione dei rischi

di Giampaolo Piagnerelli

Responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore è normalmente il datore. Questa regola generale vale anche in caso di subentro da parte del figlio nella posizione del padre che diversi anni prima aveva apportato delle modifiche a un macchinario che aveva procurato una pesante menomazione fisica al prestatore. Questo il significativo principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 50019/2017.

Posizione padre-figlio - La Corte in particolare ha precisato che a nulla potevano valere le affermazioni fatte dal figlio sulla circostanza che quando il padre aveva apportato modifiche alla macchina lui svolgesse solo mansioni contabili. Sul punto - si legge nella sentenza - la responsabilità nei reati omissivi colposi, può derivare dal semplice esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto, avendo in particolare riguardo alla concreta organizzazione della gestione del rischio. Non solo. La Cassazione ha precisato che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono quindi rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. È evidente, così, come nel caso concreto essendo il figlio subentrato nella posizione del padre e avendo egli concretamente assunto la gestione del rischio, con il subentro nella conduzione di famiglia e in ragione dei compiti assunti all'interno di essa, egli si sarebbe dovuto attivare per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

La manutenzione dei mezzi di lavoro - Il ricorrente - soggetto destinatario dei richiamati obblighi di sicurezza - ha violato le specifiche prescrizioni in materia antinfortunistica, omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie e di provvedere alla manutenzione dei mezzi di lavoro al fine di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori. Respinto, inoltre, il ricorso anche perché se avesse saputo delle modifiche apportate al macchinario da parte del padre avrebbe dovuto fare adeguata formazione ed evitare così i rischi.

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 31 ottobre 2017 n. 50019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©