Contenzioso

Licenziamento illegittimo se l'esternalizzazione si fa dopo due anni

di Massimiliano Biolchini e Serena Fantinelli


Illegittimo, ed anche persecutorio e vessatorio, il licenziamento per motivo organizzativo asseritamente comminato in conseguenza dell'esternalizzazione del servizio informatico gestito dal lavoratore, se tale esternalizzazione si compie solo ad oltre due anni di distanza dal provvedimento espulsivo.
Nel caso di specie il responsabile del sistema informatico di una Società aveva avuto un colloquio con l'amministratore delegato, che gli aveva annunciato che lo avrebbe licenziato perché “nessuno lo sopportava più in azienda”, e dopo circa un mese si era visto comminare il licenziamento “per ragioni organizzative”, consistenti appunto nella intervenuta decisione di esternalizzare il sistema di cui egli era a capo. Senonché, in sede di impugnazione era emerso che tale sistema informatico aveva continuato ad essere utilizzato in azienda fino a quasi due anni dopo il licenziamento stesso: circostanza, questa, che era valsa all'azienda non solo la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra, ma anche la condanna in via generica al risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso, persecutorio e vessatorio.
La Corte di Cassazione adita dall'azienda, con la sentenza n. 25649 del 27 ottobre u.s. ha confermato la decisione doppia conforme resa dalla Corte di Appello, essendo risultata smentita “quella improcrastinabile riorganizzazione del servizio addotta come motivo di licenziamento”. Secondo la Corte, infatti, “il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 legge n. 604 del 1966 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso, e non su circostanze futuri ed eventuali”.
L'acclarata insussistenza del giustificato motivo oggettivo ha travolto, dunque, ogni ulteriore valutazione, e segnatamente quella circa la possibilità o meno di un repechage del lavoratore licenziato, poiché “tanto si può discutere di possibilità o meno di un repechage, in quanto la ragione tecnico-organizzativa si sia rivelata reale (il che, invece, nel caso in oggetto è stato positivamente escluso dai giudici di merito)”.
Accertata anche la natura persecutoria e vessatoria del licenziamento, e la sua idoneità ad arrecare anche un danno non patrimoniale al lavoratore, spetterà adesso ad altra Corte la decisione il merito all'effettivo quantum risarcitorio.

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