Contenzioso

Contratto di formazione-lavoro: aiuti di stato e servizi pubblici locali

di Silvano Imbriaci

Ancora una volta la Cassazione sottopone all'interpretazione della Corte di Giustizia la questione degli sgravi legati all'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro, sia pure sotto un profilo diverso rispetto a quelli già oggetto di indagine e di verifica da parte della giurisprudenza italiana e sovranazionale.

Il tema generale, all'interno del quale si è determinata l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 13 novembre 2017, n. 26768, è quello dell'applicazione della Decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999, in materia di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con tali modalità, ritenuti aiuti di stato in assenza di determinate condizioni e quindi configurabili come indebito aiuto alle imprese. Su questa ormai nota questione la Cassazione si è pronunciata, come abbiamo detto, varie volte, stabilendo alcuni principi di massima che si possono qui ricordare:

- la normativa interna in tema di prescrizione e decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività dell'ordinamento comunitario, nel momento in cui rende impossibile il recupero di un aiuto di stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva (Cass. n. 6756/2012);

- la cartella di pagamento formata per il recupero degli aiuti di stato deve contenere necessariamente l'indicazione del recupero sgravi CFL oppure il riferimento alla Decisione 11 maggio 1999 (cfr. Cass. n. 6672/2010);

-agli effetti del recupero degli sgravi contributivi di cui trattasi vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero (Cass. n. 6671/2012).

Il caso che invece occupa la decisione in commento è di stampo diverso. Si dubita infatti della possibilità di applicare la Decisione della Commissione europea a fattispecie in cui gli aiuti economici, sotto forma di sgravi contributivi, per l'assunzione di personale con CFL, a fattispecie in cui l'attività svolta dall'impresa sia quella di trasporto pubblico locale esercitato in regime di non concorrenza; in tale contesto, infatti, tali aiuti economici non sono destinati oggettivamente ad alterare gli equilibri del mercato, proprio per la dichiarata finalità anticoncorrenziale del servizio espletato.

Non vi sarebbe alcuno scambio interno o comunitario; infatti, come anticipato anche dalla stessa Commissione (Orientamenti in tema di aiuto all'occupazione), gli aiuti all'occupazione riguardanti attività che non sono oggetto di scambi intracomunitari (come i servizi di interesse locale) sfuggono alle previsioni di cui all'art. 92 par I del trattato CE, norma che descrive l'incompatibilità con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli stati membri, degli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Si badi bene che gli effetti sulla concorrenza possono prodursi anche nel caso in cui le imprese non svolgano attività di esportazione, in quanto ciò costituisce comunque un aiuto per la produzione nazionale: vi è infatti un'oggettiva riduzione della possibilità, per le imprese appartenenti agli altri Stati membri, di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano. Dunque, nel caso di specie, a rigore non potrebbe parlarsi di violazione dei principi sulla concorrenza, in quanto il datore di lavoro è una società nata con lo scopo di gestire i servizi di trasporto pubblico in un'area ben delimitata (all'interno del Comune di Napoli), per cui non sussisterebbe un mercato regionale, nazionale o comunitario avente ad oggetto il trasporto pubblico locale da poter influenzare negativamente.

Naturalmente di avviso opposto è l'ente previdenziale, interessato al recupero della contribuzione ritenuta dovuta per intero, in quanto la Decisione della Commissione del maggio 1999, secondo la tesi INPS, si limita ad indicare i contratti di lavoro stipulati dalle imprese in Italia a far data dalla vigenza della legge n. 407/1990, senza distinzioni, come in realtà è avvenuto nel caso di specie. Considerata dunque la sostanziale rilevanza e decisività della questione ai fini della definizione della controversia, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ritenuto necessario richiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione dell'applicabilità della Decisione del maggio 1999 anche nei confronti di quei datori di lavoro esercenti attività di trasporto pubblico locale, in ragione della sostanziale non concorrenza ed esclusività del servizio prestato, che si siano avvalsi di personale assunto con contratto di formazione e lavoro nel periodo successivo alla legge n. 407/1990.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©