Contenzioso

Responsabilità amministrativa se l’azienda trae vantaggio dalla mancata formazione

di Luigi Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro la responsabilità amministrativa dell'ente, introdotta dal Dlgs 231/2001, che si accompagna a quella penale dei soggetti personalmente responsabili, ha come presupposto l'interesse o vantaggio dell'ente stesso che, in caso di reati colposi secondo gli articoli 589 e 590 del codice penale, sono alternativi e concorrenti tra loro.
È uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella interessante e articolata sentenza 53285/2017.

La vicenda, oggetto di ricorso, trae origine da un infortunio capitato a un lavoratore nel corso dell'espletamento delle mansioni di assemblatore di un sollevatore a forbice. L'addetto, senza essersi assicurato della stabilità di quest'ultimo, ha causato l'improvvisa discesa di una losanga del macchinario che lo colpiva al quinto dito della mano sinistra amputandogli la falange distale.

Sia in primo che in secondo grado di merito il legale rappresentante della società ed il preposto alla sicurezza sono condannati, in base ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 590 del codice penale, per aver cagionato al lavoratore, per colpa generica e specifica, lesioni personali gravi.

Il datore di lavoro è stato imputato per non aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (Dvr) recante l'individuazione della procedura per attuare le misure di sicurezza in fase di smontaggio del sollevatore a forbice, e per non aver adempiuto alla formazione e all'informazione del lavoratore in relazione ai rischi connessi alla fase lavorativa che ha determinato l'infortunio; il preposto per non aver controllato che l'uso del macchinario fosse riservato ai dipendenti dotati di informazione, formazione ed addestramento adeguati.

La Suprema corte, nel respingere tutti i motivi del ricorso proposti dagli imputati, ha preliminarmente dichiarato non adempiuto l'obbligo formativo in quanto quello organizzato dalla ditta verteva su operazioni lavorative completamente diverse da quelle che hanno causato l'infortunio, né, nella circostanza, la condotta del lavoratore poteva ritenersi “abnorme”, atteso che l'operazione compiuta rientrava nelle sue attribuzioni, oltre che nelle lavorazioni di sua competenza. D'altro canto, l'abnormità del comportamento del lavoratore può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta che, seppure imprudente o negligente, comunque non può rientrare nelle mansioni assegnate.

Quanto ai presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, disciplinata dal Dlgs 231/2001, è stato osservato che ricorrono i criteri di imputazione all'interesse della società nel caso in cui l'omessa predisposizione del sistema di sicurezza determini un risparmio di spesa, si configura invece il vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa di sicurezza consenta un aumento della produttività.

Né la responsabilità amministrativa dell'ente, sottolinea la Suprema corte, può essere esclusa in presenza dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi può essere causa di lesioni personali gravi.

Nel caso specifico, già i giudici di merito avevano ricollegato la responsabilità amministrativa dell'ente alla inidoneità del Dvr predisposto e alla inadeguatezza della attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell'infortunio, laddove, con riferimento al vantaggio-interesse dell'ente, hanno evidenziato l'incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno.

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