Contenzioso

Responsabilità limitata per il dipendente che non è stato formato

di Angelo Zambelli

La sentenza in commento pone l'accento sul rapporto tra il dovere di diligenza (art. 2104 c.c.), che deve essere sempre osservato dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidategli, e l'obbligo del datore di lavoro di formare il dipendente, così da porlo nelle condizioni di poter correttamente adempiere i propri compiti.

La vicenda è di quelle che fanno discutere.

Un lavoratore con mansioni di aiuto–pasticcere veniva licenziato per non aver correttamente verificato che il gelato servito ad un cliente non contenesse latte o suoi derivati, ai quali il cliente aveva dichiarato di essere allergico.

Tribunale e Corte di Appello ritenevano il recesso illegittimo in base all'assunto per cui, per un verso, «non fosse esigibile dal lavoratore, anche in relazione alla qualifica posseduta, la riconoscibilità, ed ancor prima la conoscenza del significato della sigla (E427B) apposta sull'etichetta del gelato confezionato quale indicatore della presenza di derivati dalle proteine del latte» e, per altro verso, la società non avesse specificatamente formato il dipendente al riguardo, con la conseguenza che la condotta contestata «non era connotata da quel grado di grave negligenza necessario per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro».

Innanzi alla Corte di Cassazione, la società datrice di lavoro ha insistito per la legittimità dell'atto espulsivo, affermando che il vincolo fiduciario che la legava al dipendente era venuto meno «per effetto della violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione, che pur sempre devono connotare la diligenza del lavoratore».

Quest'ultimo, infatti, a detta della società, «ignorando il significato delle indicazioni contenute sull'etichetta avrebbe dovuto diligentemente manifestare i suoi dubbi circa l'esatta composizione del prodotto». L'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe insomma richiesto al lavoratore (a prescindere dalla qualifica rivestita e dalle specifiche conoscenze possedute) almeno di tentare di informarsi sull'effettivo contenuto del prodotto prima di dare una risposta idonea a cagionare ad un cliente danni anche gravissimi

Tale mancanza, ha concluso la società, era suscettibile di ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Quanto, poi, all'adempimento dell'obbligo formativo nei confronti del dipendente, la datrice di lavoro ha sostenuto di aver affisso nella cucina e nell'ufficio dello chef una nota nella quale erano indicate le componenti dei prodotti preconfezionati, e che tale affissione doveva essere considerata «una idonea sostituzione dell'informazione e formazione individuale».

Sennonché, anche secondo la Cassazione (6 dicembre 2017, n. 29239), il licenziamento intimato è illegittimo.

In particolare gli ermellini escludono in radice che la condotta posta a fondamento del recesso fosse riferibile ad una negligenza del lavoratore «il quale proprio perché non adeguatamente formato al riguardo non poteva avere la percezione della potenziale rischiosità della sua condotta».

In difetto di una specifica ed adeguata formazione, infatti, non ci si poteva attendere dal lavoratore «la conoscenza delle specifiche componenti organolettiche dei prodotti utilizzati in pasticceria e dei suoi componenti contenuti nei prodotti confezionati quali riportati sulle etichette apposte sugli stessi».

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