Contenzioso

Pensione di reversibilità e momento determinante del diritto

di Silvano Imbriaci


La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 29966 si occupa di un tema di notevole rilevanza pratica in materia di pensioni di reversibilità (poco importa nello specifico che si tratti di regime internazionale). In particolare il punto controverso riguarda la verifica del diritto alla reversibilità nonché dei requisiti legati al perfezionamento del diritto a favore del dante causa, quando la normativa tra il momento di perfezionamento del diritto a favore del de cuius e accesso alla reversibilità sia cambiata in senso sfavorevole all'assicurato. Nello specifico, vi era stata l'erogazione di un trattamento pensionistico diretto a favore di un lavoratore che aveva potuto cumulare in regime di pro rata contributi accreditati in Italia e nella ex Jugoslavia, anche in numero inferiore a 52 settimane annuali (grazie ad una convenzione allora in vigore tra Italia e Jugoslavia). Nel frattempo, dal 1 maggio 2014, ha trovato applicazione il regolamento CE n. 1408/1971 che prevede il divieto di corrispondere prestazioni previdenziali per periodi lavorativi inferiori all'anno di durata. A fronte di questo mutamento del quadro normativo, l'INPS ha negato la pensione di reversibilità al coniuge sopravvissuto, ritenendo che fosse venuto meno uno dei requisiti fondanti del trattamento pensionistico a favore del de cuius. Tuttavia la Cassazione è di contrario avviso. La pensione di reversibilità, infatti, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e di contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, al momento del decesso (prestazione c.d. a perfezionamento traslato). Secondo un orientamento giurisprudenziale cui la sentenza in commento aderisce, la pensione di reversibilità costituisce una proiezione della funzione di sostentamento che svolgeva, ancora in vita, il de cuius (cfr. cass. n. 23841/2015). La fattispecie che attribuisce il diritto alla reversibilità si compone di momenti perfezionativi in successione: prima di tutto occorre che si perfezioni il diritto in capo al dante causa, sulla base delle condizioni di accesso pro tempore previste. Una volta perfezionato questo requisito (immutabile) per l'accesso alla reversibilità occorre il decesso del titolare, quale fatto costitutivo che determina il sorgere del diritto alla prestazione in capo al coniuge superstite. Tra i due requisiti non ci sono contaminazioni: una volta che sia stabilita la titolarità del trattamento pensionistico, la funzione di sostentamento assolta dalla pensione di reversibilità è assicurata solo non mettendo più in discussione quel trattamento in presenza semplicemente, oltre che del decesso del de cuius, della sussistenza dello stato di bisogno. Dunque, se è vero che la giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300/12 e Cass. n. 21545/08) concorda nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite "iure proprio" e non "iure hereditatis", ciò non significa che i requisiti della pensione debbano essere verificati con riferimento al superstite o all'assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato. E' dunque proprio dal testo del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, comma 1 ("Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro"), che è possibile ritenere che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo; del resto anche la quantificazione del trattamento dipende dall'ammontare della prestazione originaria. Solo nel caso in cui il de cuius al momento del decesso non sia ancora titolare di trattamento pensionistico, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso.

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