Contenzioso

Sgravi contributivi, istituti scolastici religiosi e fine di lucro

di Silvano Imbriaci

Nel vasto panorama dei benefici contributivi previsti dalla legislazione anche meno recente in favore delle aziende industriali situate in territori svantaggiati, lo sgravio previsto dall'art. 18 del Dl n. 898/1968 (conv. in legge n. 1089/1968) era stato previsto per le aziende industriali che occupavano più di 35 dipendenti in alcuni territori “depressi” indicati dall'art. 1 del Dpr 30 giugno 1967, n. 1523.

Tale forma di agevolazione contributiva, con le dovute differenze e peculiarità, è stata sempre una costante nella politica di sostegno all'economia e alle aziende situate in particolari zone del paese (cfr. ad es. tra le tante, la legge n. 151/1993; il Dpr n. 218/1978 – art. 59; la legge n. 183/1976 – art. 14); per questo, anche al di là della normativa risalente, l'intervento della Corte di cassazione con la sentenza del 3 gennaio 2018, n. 42 appare utile in chiave interpretativa più generale.

La questione, in particolare, riguarda il riconoscimento ad un istituto scolastico della natura di impresa industriale sulla base della verifica della sussistenza dello scopo di lucro, anche in relazione ad una risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi anche agli istituti scolastici pure se religiosi e in situazione analoga a quella dedotta nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 97/2001).

Secondo questa giurisprudenza, un istituto scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere la natura di impresa industriale (con conseguente diritto agli sgravi) se svolge il servizio scolastico non per fini di religione e di culto, ma per fini di lucro (inteso come tendenziale interesse al conseguimento del pareggio di bilancio), e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso. Alcun rilievo ha quindi la connotazione religiosa dell'Istituto, quando l'attività svolta, in effetti, lo sia sulla base di parametri squisitamente commerciali e finalizzati ad evitare perdite ed eventualmente a conseguire una qualche forma di lucro (intesa come compensazione, almeno nello scopo, tra fattori produttivi impiegati e ricavo ottenuto dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti).

Sotto altro profilo, comunque conforme, l'accesso agli sgravi è stato ritenuto possibile anche sulla base di una interpretazione allargata di impresa industriale, nel senso di includervi anche le scuole religiose pur se caratterizzate dalla produzione di un servizio particolare, quale la diffusione del sapere e della scienza, in un contesto in cui non sia preponderante l'ispirazione religiosa, fino al punto cioè di condizionare la organizzazione dei beni e dei servizi in senso diverso dalla ricerca di una forma di lucro (sia pure nella definizione attenuata di cui sopra). Su questa direzione si inserisce anche la sentenza n. 42/2018, che si propone di scindere, nell'esame della natura industriale degli Istituti di ispirazione religiosa, gli aspetti confessionali da quelli organizzativi dei mezzi di produzione, per i quali deve rilevare unicamente la ricerca del pareggio di bilancio quale elemento dirimente circa la natura effettivamente industriale. Il fine di lucro è elemento che non può presumersi assente in questo particolare tipo di organizzazioni, neanche nel caso in cui sia data rilevanza al lavoro sociale secondo le impostazioni del legislatore tributario (cfr. il Dlgs n. 460/1997). Il giudizio deve invece coinvolgere gli aspetti essenziali dell'impresa. Sotto questo profilo, l'ammissione dell'istituzione agli sgravi deve essere valutata solo sulla base della ricorrenza di criteri di economicità nell'attività; ebbene, nel caso di specie, alcuni elementi in fatto avevano portato ad un giudizio negativo (insindacabile in cassazione) in margine alla sussistenza dello scopo di lucro: era accaduto, infatti, che fossero ammessi ai corsi anche studenti non paganti, per esclusivo spirito di liberalità ed assistenza, in conformità anche con le linee guida della Congregazione cui era affidata l'organizzazione dell'attività. Ed inoltre, le sovvenzioni regionali e statali ricevute erano state erogate sulla base della gratuità del servizio reso nelle scuole materne. Sono questi gli elementi che hanno impedito di ravvisare la natura industriale dell'istituto religioso, e non il suo naturale orientamento religioso o la natura religiosa del soggetto che materialmente provvedeva all'organizzazione dell'attività.

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