Contenzioso

Lecito il recesso tramite email

di Fabrizio Daverio


Una comunicazione via email, senza firma digitale e fuori dal circuito Pec, della lettera di licenziamento (allegata in formato Pdf al messaggio) costituisce e configura “atto scritto”, secondo quanto previsto dalla legge 604/1966. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza 29753/2017, a condizione che sia dimostrato o riconosciuto che il messaggio e relativo allegato siano stati ricevuti dal lavoratore.. Infatti, dice la Corte di Cassazione, “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”.
Nel caso specifico, la prova del ricevimento del messaggio (e del relativo contenuto) stava in una successiva comunicazione che il lavoratore aveva inviato a tutti colleghi, sempre a mezzo mail, informandoli che non avrebbe più lavorato presso l'azienda. Chiaramente una tale iniziativa del lavoratore era incompatibile con la sua tesi, volta a negare che gli fosse stata offerta e letta la lettera di licenziamento.
La Corte di cassazione poi richiama il proprio precedente specifico (sentenza 23061/2007) che già affermava tale principio. E si deve ricordare anche l'ordinanza del 27 giugno 2017 del tribunale di Catania che, per analoghe ragioni, ha ritenuto legittimo, sotto il profilo della sussistenza della forma scritta e della validità della sua comunicazione, il licenziamento intimato a mezzo whatsapp. Il whatsapp assolve, secondo l'ordinanza, all'onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico dattiloscritto, che il lavoratore ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale.
La valorizzazione della “materialità” dell'atto dà luogo peraltro a una ricca casistica, con diverse soluzioni. E infatti il tema è particolarmente sentito nella pratica, anche in relazione alla ipotesi (contigua) di “consegna a mano” al lavoratore di lettera di licenziamento o di altra natura, che spesso viene rifiutata dal lavoratore (che ritira la lettera ma non ne rilascia ricevuta o che rifiuta anche solo di ritirare la lettera).
Non mancano i casi in cui il datore di lavoro invoca il principio, previsto espressamente per le comunicazioni ufficiali tramite ufficiale giudiziario (articolo 140 del codice di procedura civile), che il rifiuto di ricevere l'atto equivale ad avvenuta consegna, se comprovato nella sua materialità. Proprio la sentenza della Corte di cassazione 23061/2015 ha confermato anche tale principio. È vero, dice tale sentenza, che non sussiste un obbligo generale dei soggetti privati di ricevere comunicazioni a mano da altri soggetti privati. Ma quest'obbligo può invece sussistere, in relazione alle circostanze, e purché non sia prescritto per legge o per contratto l'utilizzo di un mezzo specifico (ad esempio di una lettera raccomandata, di un telegramma, di un fax, ecc.), quando i due soggetti privati siano già uniti da uno stretto vincolo contrattuale, che comporti, o possa comportare, una serie di comunicazioni reciproche all'interno del rapporto negoziale.
Secondo la Corte un siffatto obbligo si deve ritenere esistente anche, e proprio, nell'ambito del lavoro subordinato in forza del vincolo che lega il prestatore al datore, e che comporta, per ragioni funzionali al rapporto di lavoro, una soggezione del dipendente al datore di lavoro. Alcuni giudici hanno ravvisato persino profili disciplinari nel rifiuto.
E tuttavia la prova che l'atto scritto di licenziamento (in ipotesi rifiutato dal lavoratore) esistesse al momento del tentativo di consegna rimane a carico del datore di lavoro.
Nel caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 11479/2015, è stato escluso che tale prova possa essere fornita tramite testimoni. In tale caso era controverso se al momento dell'estromissione dall'azienda al ricorrente fosse realmente stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso. Addirittura la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale al riguardo, dato che l'articolo 2725 cpv. del codice civile non consente, se non in casi tassativi, la prova testimoniale d'un contratto (o di un atto unilaterale, in base all'articolo 1324 del codice civile) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità.
Né poteva supplire, a tal fine, il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento recante una specifica data e una dicitura, in calce, della sua avvenuta lettura al lavoratore, poiché di tale documento non sarebbe risultata la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all'estromissione del lavoratore. La soluzione appare troppo drastica, ma bisogna tenerne conto.
Insomma: la trasmissione della lettera può avvenire anche con forme svariate (via email, a mano…), ma vi deve essere rigorosa prova che la trasmissione è stata reale ed effettiva.

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